Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/2021, n. 18011

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/2021, n. 18011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18011
Data del deposito : 23 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

tale, rigettati i restanti, cassazione con rinvio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 24 febbraio 2009 il sig. F D R, proprietario di un terreno identificato con la particella 5 del foglio 9 del Catasto Terreni del Comune di Albignasego, convenne davanti al Tribunale di Padova il Condominio "San Tommaso" e, personalmente, i relativi condomini, quali comproprietari del terreno confinante, identificato con la particella 1785 del Catasto Fabbricati del medesimo Comune, chiedendo, previo accertamento dell'interclusione del proprio fondo, la costituzione a favore di quest'ultimo ed a carico del fondo dei convenuti della «servitù di passaggio di tubazioni e di allacciamenti necessari al collegamento con i pubblici servizi (inclusi quelli di fornitura di acqua, elettricità, gas, linee telefoniche, ecc. e dì scarico di acque bianche e nere) e con quelli che risultano indicati/prescritti/richiesti dagli Enti fornitori, dalle norme e dai Regolamenti vigenti, e di qualsiasi altro servizio necessario e/o utile (incluso quello di citofonia, campanelli, cassette postali, area ecologica destinata all'asporto rifiuti) per l'utilizzo degli immobili da erigere nel fondo dominante, con individuazione delle servitù lungo il tratto in cui già esiste la servitù di passaggio pedonale e carraio fra gli stessi fondi o secondo le modalità che saranno indicate all'esito del giudizio e dell'espletanda c.t.u., oltre alla determinazione dell'indennità dovuta alla proprietà del fondo servente».

2. Per la migliore intelligenza dei termini della contesa conviene precisare che il terreno ora in proprietà dei partecipanti al Condominio "San Tommaso" era originariamente in proprietà della sorella dell'attore, sig.ra M D R;
quest'ultima, con atto stipulato con il fratello in data 7 novembre 1979, aveva costituito sul proprio terreno una servitù volontaria di passaggio anche carrabile in favore del fondo del fratello;
successivamente ella cedette il proprio terreno alla società edile Impresa M Alvise & C. s.n.c., la quale vi edificò un fabbricato plurifamiliare, la vendita delle cui unità immobiliari determinò la costituzione dell'attuale Condominio "San Tommaso";
F D R, quando il proprio fondo assunse destinazione edificatoria, decise propria volta di erigervi un fabbricato;
donde l'instaurazione della presente controversia.

3. Il Condominio "San Tommaso", insieme ad alcuni condomini, resistette alla domanda giudiziale di F D R, chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi che la servitù di passaggio, anche carraio, costituita nel 1979 sul fondo dei convenuti in favore del fondo dell'attore era destinata ad usi esclusivamente agricoli o, in subordine, si era estinta per mancato esercizio;
i convenuti chiamarono altresì in causa l'Impresa M Alvise & C. s.n.c. per sentirne dichiarare, nel caso di accoglimento della domanda dell' attore, la responsabilità ex art. 1489 c.c., con conseguente condanna della stessa a corrispondere ai condomini l'importo corrispondente al deprezzamento dell'immobile, oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.

4. Il Tribunale di Padova, rigettando le domande riconvenzionali dei convenuti, dichiarò la sussistenza della servitù di passaggio anche carrabile di cui all'atto del 7 novembre 1979 e dispose la costituzione della domandata servitù di passaggio coattivo dei sottoservizi lungo la direttrice indicata alla pag. 15 della consulenza in atti, per l'effetto disponendo il pagamento in favore dei convenuti di una indennità nella misura di complessivi euro 3.000;
rigettò, inoltre, le domande dei convenuti nei confronti dell'Impresa M.

5. La sentenza di primo grado è stata impugnata con l'appello principale del Condominio e dei condomini - notificato ex art. 331 c.p.c. anche ai sigg.ri G B e A B, eredi della condomina P S, frattanto deceduta, (rimasti contumaci nel giudizio di secondo grado), nonché con l'appello incidentale del sig. D R;
tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia.

6. Per quanto qui ancora interessa, la corte lagunare ha sviluppato le argomentazioni di seguito sintetizzate.

6.1. Quanto alla servitù di passaggio anche carrabile, il giudice di secondo grado ha rigettato l'appello principale sottolineando che: - tale servitù era stata pattuita fra i due fratelli F e M D R - ai quali i rispettivi terreni erano stati trasferiti dal loro padre - allo scopo di collegare alla pubblica via il fondo assegnato a F D R mediante il transito attraverso il fondo assegnato alla sorella;
- l'atto costitutivo di servitù convenzionale di passaggio anche carrabile non contiene alcuna limitazione, né destina il passaggio al solo uso agricolo;
- poiché i due lotti sorgono a ridosso di un'area urbanizzata, al momento della stipula di tale atto era prevedibile la trasformazione del fondo dominante da rustico ad urbano, a seguito di modifiche del PRG, e il conseguente aggravamento del contenuto della servitù.

6.2 Quanto alla servitù di passaggio coattivo dei sottoservizi a favore dell'erigendo edificio, la corte d'appello, dopo aver disatteso l'eccezione di indeterminabilità dell'oggetto della domanda introduttiva di F D R, ha rigettato l'appello principale affermando che - al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti - il primo giudice non aveva violato il principio del numero chiuso delle servitù coattive;
nell'impugnata sentenza si argomenta che dette servitù possono essere disciplinate non solo dal codice civile ma anche da leggi statali e regionali e da fonti sub-primarie, purché con un fondamento legale. La corte territoriale ha altresì escluso la possibilità di qualificare come cortile o giardino l'area nel cui sottosuolo il sig. D R chiedeva di collocare i sottoservizi di cui si tratta.

6.3. La corte d'appello ha poi rigettato le domande proposte dai condomini nei confronti dell'Impresa M, rilevando che l'esistenza della servitù di passo carrabile era chiaramente menzionata negli atti notarili e che, d'altra parte, i medesimi condomini erano in grado di sapere che anche il fondo in proprietà D R «poteva essere edificabile come il loro» (pag. 11, ultimo cpv., della sentenza).

6.4. Quanto all' appello incidentale condizionato con cui il sig. D R aveva chiesto - per l'ipotesi di riforma della statuizione di primo grado che aveva accertato l'esistenza della servitù volontaria costituita con atto del 1979 - la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile in favore del proprio fondo, la corte d'appello l'ha rigettato in ragione del rigetto dell'appello principale.

7. La sentenza della corte veneziana è stata impugnata per cassazione, sulla scorta di nove motivi, dal Condominio "San Tommaso" e dai condomini sigg. Filippo Ballin, Giancarlo Crivellari, Dario Dentone, Tiziana Flammini, Davide Giurizzato, Federica Ogliari, Carlo Minozzi, Monica Demontis, Luca Lavarini, Silvia Maria Deambrosis e Maurizio Ronchi.

8. Il sig. F D R ha presentato controricorso con ricorso incidentale condizionato fondato su un solo motivo.

9. Al ricorso incidentale del D R i ricorrenti principali hanno replicato con controricorso ex art. 371, quarto comma, c.p.c. 10. La società M Alvise & C. s.n.c. e i sigg.ri G e A B non hanno espletato alcuna attività difensiva in questa sede. 11. La causa, originariamente fissata alla pubblica udienza del 29 gennaio 2020, è stata rinviata d'ufficio e quindi chiamata all'udienza del 9 settembre 2020, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria e il Procuratore Generale ha concluso come da verbale. 12. All'esito dell'udienza del 9 settembre 2020 il Collegio ha assegnato alle parti ed al Procuratore Generale termine per il deposito di memorie di osservazioni ex art. 384, terzo comma,c.p.c. sulla questione concernente la portata della legge n. 154/2016 e i relativi effetti nella fattispecie oggetto del giudizio. Tanto le parti quanto il Procuratore Generale hanno depositato memoria di osservazioni sulla menzionata questione e quindi la causa è stata decisa, a seguito di riconvocazione del Collegio, in data 9 marzo 2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

13. I primi cinque mezzi del ricorso principale concernono la statuizione di costituzione della servitù coattiva di sottoservizi. 14. Con il primo motivo di ricorso (denominato A/1), riferito al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 163, 30 comma, nn. 3 e 4, e 164, 4° e 5° comma, c.p.c., in cui la corte d'appello sarebbe incorsa omettendo di rilevare e dichiarare la nullità e 'inammissibilità/improponibilità della domanda introduttiva del sig. D R, siccome del tutto generica e indeterminata con riguardo sia al petitum che alla causa petendi. Secondo i ricorrenti l'oggetto della domanda proposta dall'attore in primo grado si risolverebbe in un'enunciazione a titolo meramente esemplificativo di alcune servitù (acqua, linee elettriche, gas), priva di qualunque riferimento ai fatti e agli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, salvo la generica affermazione dell'interclusione del fondo dominante;
donde la nullità della domanda stessa, in ragione della ritenuta inidoneità della relativa formulazione ad offrire al convenuto piena contezza del suo oggetto e delle ragioni su cui si fondava. 14.1. Il motivo non può trovare accoglimento. 14.2. Va preliminarmente sottolineato che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8077/12, quando il ricorso per cassazione denunci un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata e, in particolare, un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (nello stesso senso, sent. n. 25308/14 e ordd. nn. 134/20 e 17268/20). 14.3. Svolta tale premessa, il Collegio rileva che dall'atto introduttivo del presente giudizio emergono con chiarezza tanto l'oggetto quanto le ragioni della domanda di parte attrice, come del resto risulta indirettamente confermato dalla pertinenza delle difese dispiegate dalla parte convenuta, qui ricorrente. 14.4. Quanto ai requisiti di cui all'articolo 163 n. 4 c.p.c., è sufficiente rilevare come la causa petendi della domanda del sig. D R sia identificabile, senza alcuna possibilità di equivoci, nella dedotta interclusione del fondo dominante. 14.5. Per quanto poi concerne i requisiti di cui all'articolo 163 n. 3 c.p.c., il Collegio rileva che non sussiste alcuna incertezza in ordine all'identificazione del petitum con riferimento alle servitù esplicitamente menzionate nelle conclusioni della citazione introduttiva, vale dire il passaggio delle tubazioni e degli allacciamenti necessari alla fruizione dei pubblici servizi di: «acqua, elettricità, gas, linee telefoniche ecc. e scarico di acque bianche e nere» (si veda la trascrizione delle suddette conclusioni riportata a pag. 18, in fine, del ricorso per cassazione). Se, pertanto, va giudicato generico il riferimento di dette conclusioni agli allacciamenti «che risultano rivendicati/prescritti/richiesti dagli enti fornitori, dalle norme e dai regolamento vigenti e di qualsiasi altro servizio necessario e/o utile», la genericità di tale 6 ci riferimento, tuttavia, non implica la nullità della domanda in relazione a quegli oggetti della stessa che risultino sufficientemente specificati. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (così sent. n. 8077/12, cit.). 14.5. Il mezzo di ricorso in esame va quindi rigettato, giacché la domanda introduttiva del presente giudizio risulta sufficientemente determinata così nella causa petendi come nel petitum, avendo essa inequivocabilmente ad oggetto la costituzione delle servitù coattive di acquedotto e di scarico, di elettrodotto e di passaggio di condotte di gas e di linee telefoniche, sinteticamente affasciate dalla sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza qui impugnata, nel termine riassuntivo di "sottoservizi". 14.6. Per chiarezza va aggiunto, infine, che i servizi di «citofonia, campanelli, cassette postali, area ecologica destinata al trasporto rifiuti», a cui pure si fa riferimento nelle conclusioni della citazione introduttiva, sono estranei alla nozione di sottoservizi, giacché si risolvono in adminicula della servitù di passaggio, ex art. 1064, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 5983/79;
da ultimo, in argomento, Cass.16322/20);
in ogni caso, è tranciante la considerazione che della domanda proposta dal sig. D R in relazione a tali servizi non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata e sul punto non è stata formulata alcuna censura, in questa sede di legittimità, né dall'originario attore, qui ricorrente incidentale, né degli originari convenuti, qui ricorrenti principali. 14.7. In definitiva, la domanda di costituzione di servitù coattiva proposta nella dal sig. D R risulta sufficientemente determinata, avendo ad oggetto, senza possibilità di equivoci, le servitù di acquedotto e di scarico, di elettrodotto e di passaggio di condotte di gas e di linee telefoniche. Correttamente, quindi, la corte territoriale ha escluso la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio, in tal modo allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (in termini, Cass. n. 20294/2014). 15. Con il secondo motivo di ricorso (denominato A/2), riferito al n. 3 dell'art.360 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 1032 c.c., nonché degli artt. 1033-1057 c.c. e del principio del c.d. numerus clausus delle servitù coattive, per aver la corte d'appello disposto la costituzione di servitù coattive al di fuori dei casi previsti da una specifica disposizione normativa per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela. 15.1. Il suddetto motivo investe, in sostanza, la statuizione relativa a cavi telefonici e condotte di gas, giacché tanto le servitù coattive di acquedotto e di scarico quanto quella di elettrodotto rientrano nel "numero chiuso" delle servitù coattive, essendo previste, rispettivamente, dall'articolo 1033 e seguenti c.c. e dall'articolo 1056 c.c.. Al riguardo va preliminarmente sottolineato che, secondo la risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, le norme relative alle servitù coattive dirette a soddisfare le esigenze dell'agricoltura, dell'industria e i bisogni della vita hanno carattere di diritto singolare e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione analogica;
con la conseguenza che, qualora non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal codice civile (art. 1033 - 1057), ovvero da leggi speciali, non può essere invocata la disciplina dell'art. 1032 e ss. c.c., trattandosi di disposizioni speciali non estensibili al di fuori dei casi espressamente considerati (sentt. nn. 773/62, 207/86, 820/92, 11130/92, 11563/16). Sulla scorta di tale premessa, la doglianza prospettata con il mezzo di ricorso in esame va esaminata partitamente con riferimento alla servitù di passaggio di cavi telefonici e con rifermento alla servitù di passaggio di condotte di gas. 15.2. Per quanto concerne il passaggio di cavi telefonici e simili è necessario avere riguardo alla disciplina dettata dal decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in ordine al passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico o ad uso privato ma dichiarati di pubblica utilità. 15.2.1. Ai sensi dell'articolo 92, primo comma, di detto decreto legislativo, le servitù occorrenti al passaggio «sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante», sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario, ai sensi del decreto dei Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti - Collegato alla finanziaria 2002). La legge attribuisce quindi alla pubblica amministrazione il potere, da esercitare nelle forme di cui al Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituire su fondi privati servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica. La costituzione di tali servitù - imposte alla proprietà privata per l'utilità della collettività - avviene quindi mediante un provvedimento amministrativo di carattere ablatorio, cosicché va escluso che alla stesse possa applicarsi la disciplina dettata dagli articoli 1032 e ss. del codice civile;
si veda, in termini, Cass. 481/88, pronunciata sotto la vigenza del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156: «Allorquando un cavo di linea telefonica sia destinato al servizio oltreché del proprietario del fondo da esso attraversato anche di utenti vicini, l'appoggio di esso comporta, per la parte di servizio a questi ultimi reso, una servitù sul detto fondo, la cui imposizione richiede - in mancanza del consenso del proprietario del fondo gravato - l'espletamento della prescritta procedura ablatoria ai sensi dell'art. 233 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 con la corresponsione dell'indennità commisurata all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù»;
conf. Cass. 2505/98. 15.2.2. La statuizione dell'impugnata sentenza con cui la domanda del sig. D R di costituzione di servitù coattiva è stata accolta anche con riferimento al passaggio di cavi telefonici risulta dunque in contrasto con il vigente quadro normativo. Se infatti è indubbio che anche la servitù di passaggio di cavi telefonici può essere imposta coattivamente, ove manchi l'accordo del proprietario del fondo servente, tale imposizione coattiva non può, tuttavia, essere l'effetto di una pronuncia giudiziale, giacché la legge assegna il relativo potere all'autorità amministrativa e non all'autorità giudiziaria. 15.3. Per quanto concerne il passaggio di una condotta di gas, va qui ricordato che più volte la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che esso possa formare oggetto di una servitù coattiva, proprio in ragione del già richiamato principio di tipicità di tali servitù (sentt. nn. 820/92, 11130/92, 11563/16, già citate);
la Corte costituzionale, del resto, con la sentenza n. 357/2002, ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1033 c.c., là dove esso limita all' acquedotto, senza estendere al metanodotto, la possibilità di costituzione coattiva della servitù. 15.3.1. La perdurante attualità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nei paragrafo precedente va, tuttavia, verificata alla luce della disposizione di cui all'articolo 3 (Disposizioni in materia di servitù) della legge 28.7.2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), entrata in vigore il 25.8.2016, nel periodo intercorso tra la precisazione delle conclusioni delle parti nel giudizio di secondo grado e la pubblicazione della sentenza di appello. 15.3.2. Il suddetto articolo recita: «I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione. ». 15.3.3. Dai lavori parlamentari emerge con piena evidenza l'intenzione del Legislatore di introdurre una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private. Nel dossier preparatorio (Camera dei deputati,
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