Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 04989

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 04989
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04989
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO ANTONINO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 25/05/1954 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere V S;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G, ha concluso con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso;
preso atto che il difensore dell'imputato, avv. S B, ha rassegnato memoria di conclusioni con cui, riportandosi all'atto di impugnazione, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 18 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Siena il 19 novembre 2020 che aveva giudicato A L, imputato del reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, di lunghezza totale di cm 22, di cui cm 8 di lama, in Colle Val D'Elsa, il 17 ottobre 2017, lo aveva dichiarato responsabile della contravvenzione ascrittagli e lo aveva condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, con confisca del coltello sequestrato.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di L chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a dieci motivi.

2.1. Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in relazione agli artt. 523 e 602 cod. proc. pen. La Corte di appello, lamenta la difesa, ha espressamente osservato che il difensore non aveva depositato note scritte conclusive: invece, la memoria difensiva in tempo utile, ossia entro il quinto giorno antecedente all'udienza, era stata inviata alla Corte di appello di Firenze, all'indirizzo di posta elettronica stabilito nel provvedimento del DGSIA, sicché era mancata la concreta possibilità per la difesa dell'imputato di far valere le proprie argomentazioni nel corso della trattazione scritta: il denunciato vizio viene inquadrato dal ricorrente alla stessa stregua in cui, nel corrispondente regime della discussione orale, al difensore non sia stato consentito di effettuare la discussione;
vizio che il ricorrente sottolinea di avere eccepito nella prima occasione utile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di appello affermato che il Tribunale aveva inflitto all'imputato la pena di mesi quattro, anziché di mesi sette, di arresto, poi argomentando sul presupposto erroneo suindicato;
vizio a cagione del quale il ragionamento, pure di ordine dosimetrico, è risultato privo di congruenza.

2.3. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione consistito nell'affermazione, travisante, secondo cui l'agente di polizia si era portato sul luogo in cui si trovava l'imputato, richiamato da urla, e L era stato colto nel mentre puntava il coltello all'indirizzo di I, condotta minatoria inesistente.

2.4. Con il quarto motivo viene dedotta la nullità, per contrarietà della motivazione agli artt. 125, 182 e 546, a cagione dell'omessa valutazione dell'esame dell'imputato, al fine dell'accertamento della responsabilità di L.

2.5. Con il quinto motivo si evidenziano la violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e il vizio della motivazione, pure per travisamento della prova, in merito alla ritenuta integrazione della fattispecie incriminatrice, oltre che con riguardo al profilo strutturale, anche con riferimento alla verifica dell'elemento soggettivo del reato.

2.6. Con il sesto motivo vengono denunciati la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di determinazione della pena, sproporzionata in relazione al reato contestato e ritenuto.

2.7. Il settimo motivo inerisce alla deduzione della violazione dell'art. 131- bis cod. pen. per l'omessa applicazione della suddetta norma, pur sussistendo i presupposti della non punibilità per la speciale tenuità del fatto.

2.8. Con l'ottavo motivo è prospettata la violazione dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, in ordine alla fattispecie attenuata della contestata contravvenzione, non sussistendo ragioni concrete per negare il riconoscimento della lieve entità.

2.9. Il nono motivo è dedicato alla censurata conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, indicata come l'esito della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'omessa motivazione sull'argomento.

2.10. Con il decimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 549 cod. proc. pen. e 27 Cost., con riferimento alla disparità di trattamento tra la pena, di natura pecuniaria, irrogata con il decreto penale di condanna e quella poi determinata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello all'esito del giudizio innescato con l'opposizione.

3. Il Procuratore generale, con la requisitoria resa ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha chiesto che, in accoglimento del primo e assorbente motivo di ricorso, inerente all'omessa valutazione della memoria conclusiva del difensore dell'appellante, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

4. La difesa di A L ha depositato, ai sensi della normativa ora richiamata, la memoria di conclusioni con cui ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione e ha ulteriormente illustrato i motivi prospettati con il ricorso, svolgendo articolate e progressive riflessioni in ordine al motivo sub 1, indi con riguardo al motivo indicato con il n. 2, poi in merito ai motivi da 3 a 5 e ancora con riferimento ai motivi da 6 a 9.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione, considerati anche gli argomenti svolti dalla difesa nella memoria di conclusioni testé richiamata, è, in parte, priva di fondamento e, in altra parte, costituita da motivi che non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Con riferimento al primo motivo, la cui natura impone alla Corte di consultare gli atti processuali inerenti, esso, esaminate e valutate le relative risultanze, non si rivela fondato. Il riscontro degli atti componenti il fascicolo di ufficio del processo svoltosi in grado di appello rende evidente che le conclusioni rese, con memoria scritta ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge del 18 dicembre 2020, n. 176, dal difensore dell'imputato appellante erano pervenute alla Corte di appello in data 11.02.2022, mediante l'invio per posta elettronica certificata, ed erano state corrispondentemente depositate. Esse, tuttavia, non erano state affatto obliterate dal Collegio decidente: come emerge dalla consultazione del relativo verbale, all'udienza del 18.02.2022, la Corte di appello aveva dato atto che erano state presentate conclusioni scritte, ai sensi della normativa succitata, sia dal Procuratore generale territoriale e sia dal difensore dell'imputato, avv. S B, "come da documentazione già in atti". Soltanto successivamente a tale asseverazione la Corte di appello ha proceduto alla deliberazione in camera di consiglio. Di conseguenza, nel corso processuale, le conclusioni scritte rese dal difensore di L, ritualmente presentate, sono state inserite regolarmente agli atti e il Collegio giudicante ne ha preso formale e tempestiva contezza. Posto ciò, si considera e si condivide il principio di diritto - elaborato in tema di disciplina emergenziale da Covid-19 - secondo cui la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo posta elettronica certificata, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23-bis cit., deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881 - 01;
il medesimo approdo in casi analoghi è stato raggiunto da Sez. 4, n. 32255 del 28/06/2022, Beghelli, non mass., Sez. 3, n. 31770 del 13/05/2022, Pace, non mass., e Sez. 6, n. 23410 del 24/05/2022, Pepaj, non mass.).Nel caso di specie, però, non si è verificata l'omessa allegazione della memoria difensiva, contenente le conclusioni, agli atti processuali;
allegazione che, per contro, è intervenuta in modo rituale. È vero che nella parte narrativa della sentenza impugnata la Corte di merito ha erroneamente affermato che il difensore dell'imputato non aveva depositato note scritte conclusive. Ma tale inesatta asserzione si è risolta in un mero refuso, non essendo risultate - e del resto nemmeno indicate dal ricorrente - questioni sollevate nelle conclusioni scritte invece presentate che non siano state trattate nella motivazione posta a sostegno della decisione: ciò, anche perché tali conclusioni non avevano introdotto argomenti ulteriori rispetto a quelli, molto articolati, che avevano connotato l'atto di impugnazione delibato in quella sede (costituito dal ricorso per cassazione, poi qualificato come appello, proposto a L). Di conseguenza, non può ritenersi che le deduzioni estrinsecate dalla difesa nelle conclusioni innanzi alla Corte di appello non siano state considerate dal Collegio decidente e non trovino riscontro nella motivazione della susseguente decisione. E, una volta che l'analisi si sposta dal piano della - non riscontrata - espunzione delle conclusioni difensive dagli atti processuali al piano della sua mancata valutazione da parte della Corte di appello, non si può non ricordare che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01;
Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, R, Rv. 277667 - 01;
Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01) Anche sotto tale aspetto, in virtù della compiutezza della motivazione resa dai giudici di appello su tutti i temi sollevati da L con l'atto di appello e poi ribaditi e illustrati nelle conclusioni, nonché della mancanza di prospettazioni da parte del ricorrente di temi potenzialmente decisivi che la sentenza impugnata abbia omesso di affrontare, non è dato rilevare nessuna carenza della motivazione. La doglianza è, pertanto, da disattendersi.
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