Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2022, n. 7187
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In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualità di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformità, la consegna dell'ulteriore materiale).
In tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo con cui si contestava l'oggettivo travisamento, a causa di un errore percettivo, del contenuto di una missiva, alla quale la Corte d'appello aveva attribuito una valenza confessoria circa il riconoscimento di pretesi difetti di beni che, in realtà, non erano mai stati consegnati all'acquirente).
Sul provvedimento
Testo completo
7 187 ,2022 N. 23553/19 R.G. ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Opposizione all'esecuzione FRANCO DE STEFANO Presidente ex art. 615 c.p.c.= CRISTIANO VALLE Consigliere Distinzione tra somministrazione e MARCO ROSSETTI Consigliere -vendita Inadempimento Gravità Risoluzione. AUGUSTO TATANGELO Consigliere Ud. 4/11/2021 PU SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. Cron.1187 R.G.N. 23553/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 23553/2019 R.G. proposto da: EUSIDER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Roberto Vitali, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato C S, come da procura in calce al ricorso - ricorrente in via principale ed incidentale -
contro
F S M s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare dott. G D T, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, come da procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - 2024 e contro 2656 1 N. 23553/19 R.G. SIDERI NICOLA, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, come da procura in calce al controricorso controricorrente- avverso la sentenza n. 970/2019 della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA, depositata il 5.6.2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.11.2021 dal Consigliere relatore dr. S S;
viste le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Battista Nardecchia.
FATTI DI CAUSA
San M s.p.a. e Nicola Sideri - la prima quale debitrice principale in forza di due pagherò cambiari, il secondo quale avallante - proposero opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Lanciano avverso due atti di precetto loro notificati su istanza di E s.p.a. in data 25/27.1.2011, per l'importo rispettivo di € 189.375,00 e di € 187.500,00, e quindi per complessivi € 376.875,00, contestando il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata. In particolare, eccepirono l'inadempimento di E in relazione al rapporto causale sottostante – avente ad oggetto la fornitura di bobine d'acciaio - per aver consegnato metallo di qualità S235JR, anziché S275JR, come invece - pattuito;
chiesero quindi dichiararsi la risoluzione dei contratti e la restituzione dei titoli cambiari. Il Tribunale di Lanciano - proseguito frattanto il giudizio nei confronti della curatela, dopo l'interruzione disposta a seguito del fallimento di San M s.p.a. in liq. - rigettò l'opposizione con sentenza n. 298 del 1.10.2014, ma la Corte d'appello dell'Aquila, riuniti i gravami contro la medesima sentenza 2 N. 23553/19 R.G. proposti dalla stessa curatela e da Nicola Sideri, li accolse parzialmente, riqualificando i rapporti tra le parti come contratto di somministrazione, anziché di vendita, accertando la gravità dell'inadempimento di E, dichiarando quindi risolti i contratti nn. 10001116 e 10001117 del 17.6.2010, ed infine condannando la stessa E alla restituzione delle cambiali poste a fondamento dei precetti opposti. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione E s.p.a., sulla base di sei motivi, cui resistono con autonomi controricorsi Nicola Sideri e il Fallimento San M s.p.a. in liq.;
la curatela aveva frattanto proposto autonomo ricorso, successivo a quello di E s.p.a., affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la predetta società, proponendo anche ricorso incidentale condizionato, sulla base di un solo motivo. Sia E s.p.a., che la curatela, hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1.1 1559 e 1470 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente si duole della riqualificazione del rapporto contrattuale tra le parti, come operata dalla Corte d'appello, che ha ritenuto sussistere un unico contratto di somministrazione, anziché anche in coerenza con le allegazioni di parte - opponente una pluralità di contratti di vendita, eventualmente ad esecuzione - frazionata e/o a consegne ripartite. Si tratta di errore determinante perché, secondo la ricorrente, la Corte d'appello ha poi valutato l'inadempimento non già 3 N. 23553/19 R.G. in relazione ai due contratti nn. 10001116 e 10001117 nella loro interezza, bensì alle sole due consegne del 14.9.2010 e del 22.9.2010, così contravvenendo all'insegnamento di legittimità, dettato in tema di vendite consegne ripartite, secondo cui "ai fini della risoluzione del contratto, l'inadempimento di singole prestazioni deve essere valutato con riferimento al contenuto economico del contratto nella sua unitarietà complessiva" (Cass. n. 4676/1978). 1.2 - Con il secondo motivo̟ si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 1476 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente lamenta l'erronea valutazione del contenuto di una missiva spedita da essa E il 27.10.2010, cui la Corte ha attribuito valenza confessoria circa il proprio inadempimento, travisandone però completamente il contenuto, perché letta fuori contesto ed in modo logicamente insostenibile, rispetto alla corrispondenza complessiva intrattenuta dalle parti. -1.3 Con il terzo motivo, proposto in subordine, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente si duole dell'omesso esame, da parte del giudice d'appello, della circostanza che le bobine d'acciaio risultate non conformi alla qualità S275JR, citate nella detta missiva del 27.10.2010, giacevano presso il porto di Vasto in attesa di essere consegnate alla San M ed erano state accantonate a seguito delle prove effettuate in prevenzione, sicché non erano mai state consegnate alla stessa San M. 1.4 - Con il quarto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1497 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui s'è ritenuta sussistere la gravità 4 N. 23553/19 R.G. dell'inadempimento, il vizio investendo, al più, l'1% dell'intera fornitura (una sola bobina, la n. 703), vizio peraltro accettato dalla stessa San M, che aveva non solo trattenuto la bobina, ma l'aveva addirittura lavorata e aveva proseguito nel rapporto, così dimostrando di tollerare il vizio stesso. 1.5 - Con il quinto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte d'appello ha ritenuto assolto l'onere della prova in capo al debitore cambiario circa l'eccezione di inadempimento, senza però nulla rilevare in relazione alla consegna del 22.9.2010, afferente al contratto n. 10001117. -1.6 – Infine, con il sesto motivo - in subordine rispetto ai motivi dal secondo al quinto - si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente si duole dell'omesso esame, da parte del giudice d'appello, della circostanza che San M, pur a conoscenza della difformità di parte del materiale rispetto a quanto pattuito, consegnò al proprio cliente finale Pavimental circa il 60% del materiale relativo alla fornitura del 14.9.2010 e tutto il materiale della fornitura del 22.9.2010, donde l'inammissibilità della domanda di risoluzione, giacché avrebbe al più potuto chiedersi la riduzione del prezzo. RICORSO INCIDENTALE 1.7 - Con il primo motivo, la curatela denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 1494 e 1226 c.C., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e ancora degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giacché la Corte d'appello - dopo aver accertato l'inadempimento di 5 N. 23553/19 R.G. E e aver dichiarato la risoluzione dei contratti, nonché la verosimile ascrivibilità della cessazione dei rapporti tra la San M in bonis e la committente Pavimental s.p.a. proprio a detto inadempimento - ha rigettato la domanda risarcitoria, formulata anche in via equitativa e per danno d'immagine;
e ciò per difetto di prova, senza considerare che in primo grado la San M aveva formulato pertinenti capitoli di prova testimoniale al riguardo, tuttavia ritenuti inammissibili dal Tribunale. 1.8 - Con il secondo motivo, la curatela denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e/o 5, c.p.c., e ancora dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte d'appello ammesso i capitoli di prova orale inerenti al quantum del chiesto risarcimento, dichiarati inammissibili in primo grado e riproposti nel motivo A) dell'atto d'appello, trattandosi di prove decisive, così omettendo qualsiasi motivazione al riguardo. 1.9 - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omessa motivazione, avuto riguardo alla liquidazione degli onorari di entrambi i gradi di merito, giacché, per effetto dell'accoglimento dei precedenti mezzi, E deve considerarsi totalmente soccombente avuto riguardo al valore della causa, pari ad € 4.062.500,00. 1.10 - Con il quarto motivo del ricorso incidentale, infine, si denuncia violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dall'art. 1 del D.M. n. 37/2018, giacché, per effetto del reinserimento nell'ordinamento del principio di inderogabilità dei minimi 6 N. 23553/19 R.G. tariffari, la sentenza