Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/02/2023, n. 06010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/02/2023, n. 06010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06010
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30029/2021 R.G. proposto da: DEL VECCHIO SIMONA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato R P F;
-ricorrente-

contro

AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N. 1 REGIONE LIGURIA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato B M;
-controricorrente- nonché

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL N. 1 IMPERIESE;
-intimata- Oggetto: Pubblico impiego – licenziamento -tardività del ricorso R.G.N. 30029/2021 Pag.avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 160/2021 depositata il 21/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere C M. Rilevatoche:

1. con sentenza n. 25/2021 il Tribunale di Imperia, in riforma dell’ordinanza resa dal medesimo Tribunale il 9 agosto 2017, pronunciando sul ricorso in opposizione, presentato ai sensi della L. n. 92/2012, accoglieva la domanda proposta da S D V, dirigente medico con incarico di Direttore di Struttura Complessa Medicina Legale, dipendente dell’ASL n. 1 Imperiese, e dichiarava l’illegittimità del licenziamento, intimato dall’Azienda il 14 aprile 2016 all’esito di un procedimento disciplinare aperto il 29 gennaio 2016, per fatti che erano anche oggetto di separato procedimento penale, ravvisando la fondatezza dei rilievi dell’opponente circa la violazione degli articoli 55-bise 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 (irregolare apertura di un nuovo procedimento disciplinare sulla base dei medesimi fatti di cui ad un primo procedimento disciplinare, già aperto e sospeso e superamento dei termini perentori per la contestazione e conclusione del procedimento decorrenti dalla notizia dei comportamenti rilevanti);

2. nello specifico l’ASL: -aveva formulato nei confronti della Del Vecchio una prima contestazione disciplinare, nel luglio del 2015, richiamando il decreto di perquisizione emesso il 10 giugno del 2015 dalla Procura della Repubblica di Imperia per i reati di peculato, truffa e falso;
-aveva quindi sospeso il procedimento disciplinare;
- in data 29 gennaio 2016 aveva comunicato l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare sulla base dei fatti emersi nell’ordinanza del GIP di Imperia notificatale il 22 dicembre 2015, emessa nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare di cui al decreto di perquisizione;
-aveva poi adottato il licenziamento disciplinare in data 14 aprile 2016;

3. il Tribunale aveva ritenuto che il nuovo procedimento disciplinare attivato dall’ASL fosse tardivo rispetto ai fatti contestati, già conosciuti nel giugno del 2015 e di conseguenza che il licenziamento intimato a seguito di contestazione tardiva fosse illegittimo;

4. la Corte d’appello di Genova, decidendo in sede di reclamo proposto dall’Azienda Sociosanitaria n. 1 Regione Liguria (già ASL n. 1 Imperiese), riformava la decisione gravata;
riteneva che, stante la genericità del decreto di perquisizione e, dunque, l’assenza di un carattere necessariamente circostanziato della notizia dell’illecito, la relativa notifica, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale facente leva sul concetto di R.G.N. 30029/2021 Pag.“notizia di infrazione”, non era idonea ad integrare il dies a quo per la decorrenza dei termini di cui all’articolo 55-bisd.lgs. n. 165/2001;
evidenziava che la data reale di acquisizione della “notizia”, utilizzabile come dies a quoai sensi del succitato art. 55-bis, dovesse considerarsi il 22 dicembre 2015, giorno in cui l’ASL aveva ricevuto la comunicazione dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Imperia contenente, oltre ai capi d’imputazione, la descrizione dettagliata dei singoli fatti oggetto di addebito e le relative fonti di prova;
considerava, poi, infondata ladeduzione di parte appellata circa la violazione dell’art. 55-terd.lgs. n. 165/2001 e del ‘meccanismo’ ivi previsto;
rilevava, da una parte, che l’Amministrazione ha la facoltà, attribuitale dalla legge, di sospendere il procedimento disciplinare e di riattivarlo anche prima della conclusione del processo penale, in forza del principio di tendenziale autonomia fra i due procedimenti;
evidenziava, dall’altra parte, che tale riattivazione del procedimento disciplinare, può avvenire mediante la rinnovazione della contestazione o, allo stesso modo, attraverso la formulazione di una nuova contestazione purché, in questo secondo caso, vengano rispettati i termini perentori di decadenza di cui all’art. 55-bisd.lgs. n. 165/2001;
in ogni caso, il giudice di secondo grado, riconosceva una sostanziale identità strutturale tra il primo ed il secondo procedimento disciplinare, tanto da poterlo considerare, al di là della sua qualificazione formale di “nuova contestazione”, come una rinnovazione del primo procedimento, aperto nel luglio del 2015 a seguito della notifica del decreto di perquisizione del 12 giugno 2015, sulla base degli elementi di conoscenza emersi successivamente;
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