Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2004, n. 15037
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
DOCKS LANTERNA. s.r.l., in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. S P, elettivamente domiciliato in ROMA, via Principessa Clotilde n. 7, presso l'avv. M T, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. G C, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Comune di Genova, in persona del sindaco pro tempore G P, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso l'avv. E R, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. L D giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
T C;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 736/00 del 19 - 30 ottobre 2000 (R.G. 1210/95). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22 giugno 2004 dal Relatore Cons. Dott. M F;
Udito l'avv. R. T, per delega dell'avv. T per la ricorrente e l'avv. C I, per delega dell'avv. R per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto il 4 novembre 1987 da T C contro il Comune di Genova, il pretore di Genova con ordinanza 26 novembre 987, ritenuta la natura privatistica del rapporto intercorrente tra il T e il comune convenuto, apporto avente ad oggetto le aree site in Genova Corso Saffi 68, 69 e 70 e gli immobili sulle stesse insistenti, Vietava al comune di estromettere il T dalle aree e dai locali anzidetti;assegnando termine per il giudizio di merito.
Successivamente, con atto 7 gennaio 1988 il T conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Genova il comune di quella città onde sentire dichiarare che rapporto inter partes, avente ad oggetto le aree e i locali sopra descritti costituiva contratto di locazione disciplinato dalla l. 27 luglio 1978, n. 392 con declaratoria di nullità dell'ordine di sgombero e della inesistenza del potete della Amministrazione di ottenere, in via di autotutela, la disponibilità dei begli stessi.
Svoltasi l'istruttoria del caso - nel corso della quale investite del regolamento di giurisdizione proposto dal T le SS.UU. di questa Corte con sentenza 26 giugno 1993 dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, attesa la natura privatistica del rapporto inter partes la appartenenza dei beni in contestazione al patrimonio disponibile del comune - l'adito tribunale coi sentenza 26 maggio - 1^ agosto 1994 confermava il provvedimento di urgenza del pretore, dichiarava che il rapporto tra il T e il comune aveva natura di diritto privato nonché la nullità dell'ordinanza sindacale e la inesistenza del diritto della Amministrazione a ottenere in via di autotutela la disponibilità degli immobili. Affermava, peraltro, che esso tribunale era incompetente a qualificare ulteriormente il rapporto inter partes sussistendo al riguardo - ai sensi dell'art. 30, l. 27 luglio 1978, n. 392 - la competenza esclusiva del pretore.
Gravata tale pronunzia dalla Docks Lanterna s.r.l., succeduta all'attore T in base a un contratto di cessione d'azienda, nel contraddittorio del comune che eccepiva la carenza di legittimazione della società appellante nonché del T, chiamato in causa ex officio, ritenuta la sussistenza di una ipotesi di inscindibilità di cause, la corte di appello di Genova, con sentenza 5 ottobre 2000, deliberata il 19 ottobre 200) e pubblicata il 30 ottobre 2000, in parziale riforma della decisione del primo giudice dichiarava che il rapporto sorto tra T C, oggi Docks Lanterna s.r.l. e il comune di Genova, avente a oggetto le aree site in Genova, corso Aurelio Saffi 68, 69 70 r e gli immobili sugli stessi esistenti costituisce precario immobiliare, escluso dalla disciplina delle nome sulla locazione e, in particolare, dalla appLicazione della l. 27 luglio 1978, n. 392, confermando, nel resto, la impugnata sentenza,
salvo che in punto spese del giudizio di primo grado che compensava integralmente.
Per la cassazione di quest'ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 5 luglio 2001, nei confronti del comune di Genova nonché di T C, la Docks Lanterna s.r.l., affidato a due motivi.
Resiste, con controricorso il comune di Genova.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede T C. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come riferito in parte espositiva, con la sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione, la Corte di appello di Genova ha escluso che il rapporto partes possa qualificarsi di natura locatizia. Infatti:
- l'area oggetto di controversia, facente parte di un maggior compendio, è stata acquistata dal comune di Genova dalla Amministrazione del Patrimonio dello Stato gradata da vincoli, tra i quali la destinazione perpetua a spazio verde a uso pubblico;
- in data 16 novembre 1966 il comune ha accordato a DIOZZI Anna una concessione relativa a capannoni a uso autorimessa e terreno antistante in corso Aurelio Saffi 68 e 69 r a titolo precario, dietro pagamento di un canone, con divieto alla concessionaria di cedere o affittare ad altri senza preventivo consenso della Amministrazione delle aree oggetto della concessione;
- il 27 settembre 1967 il comune ha revocato, tra le altre, la concessione precaria in favore della DIOZZI con effetto dal 31 dicembre 1967 e con atto 27 febbraio 1973, ribadito con provvedimento del 3 marzo 197 a seguito della istanza della stessa di ottenere una proroga, ha intimato alla predetta il rilascio degli immobili;
- successivamente a tali avvenimenti, per la prima volta il T (dante causa della società attuale ricorrente) con una serie di istanze indirizzate al sindaco e all'assessore all'urbanistica del comune ha chiesto (con riferimento all'ordinanza di sgombero "fattaci pervenire dalla nostra affittuaria DIOZZI Anna") una proroga allo sgombero allegando difficoltà nel reperire aree idonee alla svolgimento della sua attività commerciale "anche subordinata a una cauzione che l'ufficio competente vorrà fissare";
- con successive istanze del 1975 il T riconosceva sia l'obbligo a suo carico di rilasciare liberi da persone e cose gli immobili in discussione, sia il diritto del comune di incamerare il deposito cauzionale di lire 1.500.000, dichiarando, altresì, da un lato, di accettare la corresponsione di lire 1.500.000 annue per indennità di occupazione, dall'altro, che riconosceva il diritto del comune di incamerare il deposito cauzionale versato, senza pregiudizio di ogni eventuale azione risarcitoria in caso di ritardato rilascio degli immobili;
- l'unico atto proveniente dal comune e indirizzato al T, relativo all'area di cui trattasi, è costituito da una lettera datata 15 aprile 1982 con la quale è stata rinnovata l'occupazione sino a tutto il settembre di quell'anno.
Da tali premesse, in linea di fatto, quei giudici hanno tratto la conclusione che non era possibile qualificare locatizio il rapporto in questione che invece "proprio per dichiarazione fattane dal T - di chiara valenza confessoria sul punto - risulta sorto con caratteristiche di estrema precarietà, addirittura quale occupazione senza titolo", essendo stato riconosciuto dall'interessato il pagamento di una indennità di occupazione.
"Ritiene quindi il collegio - ha concluso la propria disamina la sentenza impugnata - che il rapporto inter partes possa e debba essere qualificato come precario immobiliare oneroso, istituto del quale la giurisprudenza da tempo ha riconosciuto la legittimità nel nostro ordinamento in omaggio al principio della autonomia contrattuale, inteso come concessione in godimento ad altri di un bene mediante cor;rispettivo per una durata precaria e per un fine di custodia".