Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/08/2019, n. 21871
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In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte.
Sul provvedimento
Testo completo
2 1871-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSI CON GIOVANNI MAMMONE · Primo Presidente - MOTIVI ATTINENTI ALLA - Presidente Sezione - GIURISDIZIONE AURELIO CAPPABIANCA Ud. 09/04/2019 - Presidente Sezione ROBERTA VIVALDI PU R.G.N. 24070/2017 LUCIA TRIA Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI -· Rel. Consigliere - Rep. CROM 21871 FRANCO DE SEFANO - Consigliere - ем. M ARNO Consigliere - for ALBERTO GIUSI Consigliere ALDO CARRATO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24070-2017 proposto da: GESENU S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato D M A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L C;
- ricorrente -
212 тя
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISERO PRESSO CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonchè
contro
CARANNANTE LUIGI, MERLINO ERNESO, FALLIMENTO I.GI.CA IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 135/2017 della CORTE DEI CONTI PRIMA CENTRALE D'APPELLO ROMA, SEZIONE GIURISDIZIONALE depositata il 26/04/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere ANDREA SCALDAFERRI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Au udito l'Avvocato Domenico Maria Arlini.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 20/11/2014, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania condannava la Gesenu s.p.a., che nel periodo novembre 2006/ottobre 2007 aveva espletato, quale mandataria in A.T.I. con Arzano Multiservizi s.p.a., il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Torre del Greco svolto in precedenza (dal 2003 al 2006) dalla I.GI.CA. s.p.a., al pagamento in favore del Comune stesso della somma di € 202.909,45 oltre accessori, corrispondente alla quota parte ad essa attribuita del danno complessivo, ascritto anche alla I.GI.CA. e a due persone fisiche (i signori Merlino e Carannante, rispettivamente Dirigente del Servizio di N.U. e Assessore all'igiene urbana), conseguente alla Ric. 2017 n. 24070 sez. SU - ud. 09-04-2019 -2- prolungata omissione della raccolta differenziata dei rifiuti, nella duplice articolazione del nocumento derivante dal mancato raggiungimento delle percentuali minime e dal mancato introito della vendita del materiale riciclabile, oltre che dai maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di C.D.R. La decisione aveva, tra l'altro, rigettato l'eccezione, sollevata dalla Gesenu s.p.a. al pari della I.GI.CA., di difetto di giurisdizione per assenza del rapporto di servizio. Il gravame proposto tra gli altri dalla Gesenu, che -al pari della I.GI.CA., nel frattempo dichiarata fallita- insisteva nella eccezione di carenza di giurisdizione, veniva rigettato dalla Prima Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti con sentenza del 26/4/2017, che confermava fra l'altro la giurisdizione contabile sulla azione per risarcimento di danno erariale