Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 5674
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In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche per le partecipazioni in società residenti in altro Stato nell'Unione Europea alle stesse condizioni normativamente stabilite per il passaggio di quote o azioni di società residenti in Italia e, cioè, che col trasferimento sia integrato o mantenuto, da parte degli aventi causa, il controllo di diritto sulla società partecipata e che gli stessi si impegnino a mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.
In materia di tasse di successione l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/90 vale anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell'Unione, subordinatamente alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia alla condizione che, con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e alla condizione che questi ultimi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
1. Con atto notarile del 20 aprile 2016, A.A. ha donato azioni della società di diritto lussemburghese "San F. s.a." in favore di due figli e di tre nipoti.
Le donazioni sono state ritenute esenti da imposta ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter.
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di liquidazione dell'imposta di donazione sul rilievo che non ricorrevano i presupposti richiesti dal suddetto articolo per la fruizione dell'esenzione.
Avverso gli avvisi donante e donatari hanno proposto ricorsi davanti alla CTP di Lodi. I ricorsi, riuniti, sono stati accolti.
Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha ribaltato la decisione di primo grado ritenendo l'esenzione fruibile anche in rapporto al trasferimento di azioni di società non residenti nel territorio dello Stato ma solo al ricorre della duplice condizione - pacificamente non integrata nel caso di specie - che le azioni donate consentano il controllo della società e che i donatari abbiano reso la dichiarazione di impegno a mantenere le azioni acquisite per i cinque anni successivi al trasferimento.
2. Per la cassazione della sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso sulla base di un motivo con cui lamentano "violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3 comma 4 ter, e dell'art. 12 preleggi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". I ricorrenti sostengono la tesi per cui dalla interpretazione letterale e teleologica del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, emergerebbe che l'esenzione spetta per le donazioni di partecipazioni di società non residenti pure in assenza delle condizioni previste, invece, dalla seconda e dalla terza proposizione del medesimo articolo, per il trasferimento di azioni di società residenti.
3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
4. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Motivi della decisione
1. Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4-ter, stabilisce che: "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c. a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. a) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1). Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso".
2. Va preliminarmente chiarita la questione della applicabilità della norma a società non residenti.
La questione nasce dal fatto che il secondo periodo della disposizione in commento, tramite il richiamo al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. a) fa