Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/1984, n. 1389
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Ai fini della responsabilità illimitata dell'albergatore e dei soggetti equiparati dall'art. 1786 cod. civ. per la sottrazione di cose dei clienti, anteriormente alle modificazioni introdotte dalle leggi 15 febbraio 1977 n. 35 e 3 giugno 1978 n. 316, la "colpa" richiesta dall'art. 1784 n. 1 cod. civ. non deve necessariamente inerire ad un'Azione od omissione successiva all'instaurarsi del rapporto tra gestore del locale e cliente, bensì può scaturire dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione di accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati seco dal cliente. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato la responsabilità in questione del titolare di un negozio di parrucchiere nei confronti di una cliente la cui pelliccia, appesa al suo arrivo nel locale all'attaccapanni posto accanto all'ingresso, era stata sottratta da uno sconosciuto).*