Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2011, n. 14953

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica. Ne consegue che l'art. 52 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Viareggio - che impone il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi - è in contrasto con le previsioni del citato art. 9 e deve, pertanto, essere disapplicato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2011, n. 14953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14953
Data del deposito : 7 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. B E - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26966-2006 proposto da:
R R (RGGRGR52M06L833K), PUCCI MARCO, REGGIANNINI ANNA MARIA, GIUSTI AGNESE, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentati e difesi dagli avvocati B C, N C, F F, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
R S;

- intimato -

sul ricorso 30502-2006 proposto da:
R S (RSOSVN38B06B455G), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato T D M., che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
R R (RGGRGR52M06L833K), PUCCI MARCO, REGGIANNINI ANNA MARIA, GIUSTI AGNESE, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentati e difesi dagli avvocati B C, N C, F F, per delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrenti al ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 785/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

uditi gli avvocati Calogero NARESE, Duccio M. TRAINA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1 aprile 2003 il Tribunale di Lucca - adito da S R e in via riconvenzionale subordinata da Reggiannini Ruggero, A G, M P e Reggiannini Anna Maria - respinse la domanda che era stata proposta dall'attore, quale proprietario di un fabbricato in Viareggio, per ottenere la condanna dei convenuti all'arretramento di un loro limitrofo edificio fino alla distanza legale.
Impugnata in via principale da S R e in via incidentale da R R, A G, M P e Reggiannini Anna Maria, la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 30 marzo 2006 ha accolto la domanda di S R e ha rigettato la riconvenzionale. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Reggiannini Ruggero, A G, M P e
Reggiannini Anna Maria, in base a quattro motivi. S R si è costituito con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale, cui R R, G A, M P e A M R hanno opposto un proprio controricorso. Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c.. Con i primi tre motivi del ricorso principale R R, A G, M P e A M R
lamentano di essere stati erroneamente condannati ad arretrare il proprio edificio fino alla distanza di 10 metri dall'altro. Sostengono, gradatamente, che:
- la costruzione è conforme alle previsioni dell'art. 52 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Viareggio;

- tale disposizione non si discosta da quanto è prescritto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, n. 2;

- quest'ultimo non è comunque applicabile nella specie. In sede di merito è stato accertato, in fatto, che il fabbricato di S R e quello di R R, G A, M P e A M R distano dal confine, rispettivamente, 3,15 e 3,00 metri, salvo che in corrispondenza delle due finestre del primo edificio, da cui in quel tratto il secondo, costruito successivamente, si distacca fino a 10.04 metri, in modo da formare un "semicavedio", come risulta dalla seguente planimetria, riprodotta nel controricorso e tratta dalla consulenza tecnica di ufficio, sulla cui corrispondenza alla situazione dei luoghi non vi è contrasto tra le parti. (vedi pdf).
La norma dello strumento urbanistico richiamata dai ricorrenti stabilisce: "In tutte le zone di P.R.G., la distanza minima fra le pareti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi