Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2023, n. 06175

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2023, n. 06175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06175
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALONE DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 10/05/1993 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni. &

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 25.10.2022, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello cautelare personale proposto nell'interesse di VITALONE DOMENICO av- verso il provvedimento 6.07.2022 con cui il GIP/Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, della misura deten- tiva carceraria, in atto applicatagli per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione, aggravata dall'art. 416bis.1, c.p.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 292 e 299, c.p.p., e correlato vizio di mancanza, contrad- dittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, premesso che il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta ritenendo non accoglibile la prospettazione difensiva fondata sull'incidenza del fat- tore tempo sui presupposti di legittimità della misura applicata, la difesa si duole per aver il Tribunale ritenuto che il c.d. tempo silente deve essere oggetto di va- lutazione da parte del giudice che emette l'ordinanza genetica, mentre analoga valutazione non sarebbe richiesta ex art. 299, c.p.p. ai fini della revoca o della sostituzione della misura. Richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte, sostiene la difesa che l'obbligo di esporre i motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa riguarderebbe anche il giudice chiamato a delibare una richie- sta di revoca o di sostituzione della misura, e, quanto alla distanza temporale tra reato e valutazione cautelare, la giurisprudenza afferma che la lontana colloca- zione temporale dei fatti ascritti esprime incidenza sull'intensità delle esigenze cautelari, sicché il provvedimento impugnato sarebbe erroneo ritenendo che detta valutazione non sia richiesta ai fini della revoca o sostituzione della misura.

2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 292 e 299, c.p.p., e correlato vizio di mancanza, con- traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata per aver respinto la richiesta di sostituzione fondata sulla circostanza che altri coimputati avessero beneficiato dell'accoglimento di analoghe istanze di sostituzione. Il Giudice del riesame, sul punto, ha motivato osservando come, attesa l'autonomia di ogni procedimento cautelare rispetto agli altri procedimenti de libertate, ancorché innestati nel me- desimo processo e la frammentazione che ne deriva, il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, implica una diversità di valutazioni e decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione comples- siva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente. Richiamata sul punto giurisprudenza di questa Corte, osserva la difesa del ricorrente che, seppure l'accoglimento di analoga richiesta a favore di altro coim- putato non determina alcun automatismo, sarebbe comunque apodittica la moti- vazione avendo i giudici completamente omesso di giustificare la decisione sul punto in ordine alla diversità di posizione che, nel caso concreto, renderebbe del tutto autonoma la posizione dei coimputati in relazione ai quali, a differenza dell'in- dagato, la richiesta di sostituzione è stata accolta.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 16.12.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il Tribunale della Libertà, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha fatto correttamente applicazione del principio per cui in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei prov- vedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile.

2. Il primo motivo è reiterativo di censure già disattese dai giudici del rie- same i quali hanno fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legitti- mità, ritenendo il c.d. tempo silente elemento non dirimente ai fini dell'accogli- mento dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare.

2.1. Deve premettersi che il rilievo da attribuire al fattore tempo nel pro- cedimento cautelare è diverso a seconda della fase nella quale viene effettuata la valutazione del giudice circa l'attualità delle esigenze cautelari. Il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere, assume in generale rilievo nella sola fase di applicazione della misura. È questo il momento nel quale il.giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il compor- tamento tenuto successivamente dal soggetto. Nella fase di applicazione della mi- sura cautelare, infatti, come più volte affermato da questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla pos- sibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della perso- nalità del soggetto e del contesto socio-ambientale;
analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. tra le tante: Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242;
Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021 - dep. 13/01/2022) Rv. 282769 - 01;
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 - 01). Altro è il "tempo" che assume rilievo nella fase successiva nella quale il giudice, chiamato a pronunciarsi per la revoca o sostituzione della misura, deve compiere una diversa e nuova valutazione al fine di verificare se il quadro origina- rio si è modificato. Terminata la fase di applicazione, il tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non può più venire in rilievo (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567).

2.2. Tenuto dapprima conto dell'orientamento di questa Corte per cui c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di va- lutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui po- ter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze caute- lari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 — 01;
Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01), il Tribunale della Libertà ha, peraltro, rigettato l'appello cautelare dell'imputato sull'ulteriore circostanza per cui la difesa ha omesso di documentare l'idoneità del domicilio presso cui l'imputato dovrebbe eseguire l'invocata misura degli arresti domiciliari, posto che ha allegato la sola dichiarazione di disponibilità offerta dalla madre della di lui fidanzata ma non an- che il titolo in virtù del quale la stessa dispone dell'abitazione ove risulta risiedere (cfr. art. 284 comma 1 ter cod. proc pen.). È infatti, onere dell'interessato fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva pur in presenza di una prognosi di condanna a pena non superiore tre anni di reclusione (in tal senso Sez. 3, n. 41074 del 30/09/2015;
v., in motivazione, dove la Corte era chiamata a pronunciarsi su una richiesta di sostituzione con arresti domiciliari della custodia cautelare in carcere di un indagato privo di abitazione). Difettando, dunque, qualsiasi garanzia di affidabilità in ordine all'inidoneità del luogo indicato, correttamente il giudice di merito ha respinto la richiesta di ammissione al regime detentivo attenuato presso l'abitazione individuata dalla di- fesa.
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