Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/04/2008, n. 9152
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, SENATO DELLA REPUBBLICA, in persona del Presidente pro-tempore, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
LA SINISTRA L'ARCOBALENO, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio degli avvocati PELLEGRINO GIOVANNI e GIANLUIGI, che lo, rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
DEMOCRAZIA CRISTIANA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA BELSIANA 100, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PACE, rappresentata e difesa dagli avvocati GINO CAPOTOSTI, LORENZO LENTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
CC EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso SE AC, rappresentato e difeso dagli avvocati SE ABBAMONTE, LORENZO LENTINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
U.D.C. - UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso r.g. n. 8857/08 proposto da:
UDC - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GALOPPI, MARIO CALDARERA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CC EL, LA SINISTRA L'ARCOBALENO, MINISTERO DELL'INTERNO, SENATO DELLA REPUBBLICA, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso l'ordinanza 1743/08 del Consiglio di Stato emessa l'1/04/08;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'08/04/08 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
uditi gli avvocati Michele Giuseppe DIPACE dell'Avvocatura Generale dello Stato, Lorenzo LENTINI, Giuseppe ABBAMONTE, Giovanni e Gianluigi PELLEGRINO, Mario CALDARERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il difetto assoluto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. FA LU, quale delegato e capolista del partito della Democrazia Cristiana - DC per l'elezione del Senato nella Regione Campania, ha chiesto al Tar della Campania di annullare il provvedimento con cui detta lista era stata esclusa dalle consultazioni elettorali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008. Il ricorrente ha altresì proposto istanza cautelare al fine di ottenere l'ammissione della lista in tempo utile.
Detta istanza è stata rigettata dal Tar, il cui provvedimento è stato però successivamente riformato dal Consiglio di Stato, in sede di gravame, con ordinanza in data 1 aprile 2008 che ha disposto l'ammissione della suindicata lista alla consultazione elettorale. Avverso tale ordinanza il Ministero, il Senato della Repubblica e l'Ufficio elettorale centrale propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, da valere, in subordine, anche quale istanza di regolamento di giurisdizione a norma dell'art. 41 c.p.c.. Il raggruppamento di partiti La sinistra Arcobaleno, anch'esso parte del giudizio in corso dinanzi al tribunale amministrativo, ha depositato controricorso. Altrettanto hanno fatto il partito UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, che ha proposto altresì ricorso incidentale, e la Democrazia Cristiana. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente interrogarsi sull'ammissibilità del ricorso proposto a norma dell'art. 362 c.p.c., che ha ad oggetto un'ordinanza cautelare emessa del giudice amministrativo in grado d'appello.
La risposta negativa a tale quesito è stata già più volte fornita da questa corte (sez. un. n 12068/07, n. 5052/04 e n. 534/93), la quale ha escluso la possibilità di ritenere il ricorso ammissibile, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di rimedio consentito avverso pronunzie di contenuto decisorio, idonee cioè ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte, mentre il provvedimento cautelare per sua stessa natura difetta di tali connotati. Vero è, però, che in alcune delle suindicate pronunce si è anche aggiunto che l'impugnazione può convertirsi in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione tutte le volte che il ricorrente abbia contestato la giurisdizione dell'autorità procedente in relazione al giudizio di merito ancora pendente sul provvedimento amministrativo impugnato. Tale è, appunto, la situazione che si delinea nel presente caso, dal momento che le contestazioni mosse nel ricorso attengono, appunto, al tema della giurisdizione e sono volte a farne accertare il difetto in capo al giudice dinanzi al quale pende la causa. Nè all'esame del ricorso in termini di regolamento di giurisdizione osta da un lato l'emissione del provvedimento cautelale, non potendo questo identificarsi con una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c., dall'altro lato la circostanza che il procedimento non si sia svolto nelle forme del rito camerale previsto per la trattazione di tale regolamento e che di conseguenza vi si provveda con l'emanazione di una sentenza, anziché di