Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49733
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R M A, nato a Pavia il 01/05/1964 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere F C;lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 22 settembre 2021 la Corte di appello di Milano deliberava il riconoscimento in Italia, ai sensi e per gli effetti stabiliti dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione- quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008), della sentenza 24 settembre 2018 del Tribunale di Bucarest, irrevocabile dal 29 giugno 2020, con cui il cittadino rumeno M A R, residente in provincia di Pavia, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il delitto di istigazione alla corruzione, con sospensione condizionale della pena stessa, sotto vigilanza, per la durata di tre anni. La Corte di appello, nell'adeguare la sanzione al diritto interno, ex art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38, cit., la convertiva nella misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), reputato essere l'istituto più affine alla sanzione straniera, e ne riduceva altresì a due anni la durata. La Corte individuava nel Tribunale di sorveglianza di Milano l'Autorità interna competente a determinare in concreto le prescrizioni dell'affidamento in prova, a mente dei commi 5 e 6 dell'art. 47 Ord. pen., «con riferimento a quelle previste dall'A.G. romena e consentite dall'art. 4 del D.L.vo 38/2016». Con l'ordinanza in epigrafe indicata, adottata all'esito dell'udienza camerale appositamente fissata, il Tribunale di sorveglianza di Milano dettava le suddette prescrizioni, includendovi il divieto per l'affidato di lasciare il territorio della Regione Lombardia e l'obbligo di permanenza domiciliare notturna. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che tali specifiche clausole integrassero necessariamente il modello di prescrizioni delineato dai commi 5 e 6 dell'art. 47 Ord. pen., la cui applicazione si imponeva alla luce della decisione di adattamento adottata dalla Corte di appello, risultando sostanzialmente corrispondente alla tipologia di prescrizioni di cui all'art. 4 d.lgs. n. 38 del 2016. 2. Ricorre il condannato per cassazione avverso l'ordinanza testé menzionata, per mezzo del suo difensore di fiducia. Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. L'adeguamento della sanzione straniera al diritto interno non potrebbe mai comportare, a suo parere, l'aggravamento degli obblighi imposti dalla sentenza di condanna, né per contenuto, né per durata, secondo quanto sancito dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 38 del 2016. Un tale aggravamento si sarebbe invece prodotto, a seguito delle specifiche prescrizioni limitative della libertà di circolazione, illegittimamente imposte dal Tribunale di sorveglianza.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione. L'imposizione di prescrizioni tanto limitative sarebbe in contrasto, nelle circostanze date, con le finalità rieducative della misura alternativa e non risulterebbe dal provvedimento impugnato adeguatamente giustificata.
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