Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 04/02/2022, n. 03575

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 04/02/2022, n. 03575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03575
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6982-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

- ricorrente -

2021 contro 3537 AN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 691/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/11/2015 R.G.N. 633/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. r.g. n. 6982/2016 Rilevato che: La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 691 del 2015, ha rigettato , . l'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di IN AN (in mobilità dal 18 maggio 2008) quale ex dipendente della Società Italiana per il gas ed ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso il Fondo Integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (da qui Fondo Gas) ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 5), avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso del NN volto all'accertamento della illegittimità dell'annullamento, disposto dall'INPS in data 1 settembre 2010, della contribuzione volontaria dallo stesso versata sulla base del fatto che, essendo stato autorizzato al versamento tramite bollettini postali fino al terzo trimestre del 2010, il NN aveva pagato solo in data 5 luglio 2010 il bollettino relativo al primo trimestre 2010 che aveva scadenza il 30 giugno 2010;
la Corte territoriale ha disatteso la tesi, formulata dall'INPS in sede di impugnazione, secondo la quale il ritardo nel pagamento del bollettino aveva determinato la decadenza dalla iscrizione al Fondo Integrativo Gas, ai sensi della L. n. 1084 del 1971, art. 16, che prevede, in caso di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente nel versamento dei contributi al detto Fondo, che il diritto alla prestazione integrativa si perfeziona al compimento dei sessantesimo anno di età purché si possano far valere almeno quindici anni di contribuzione presso lo stesso Fondo;
in particolare, ad avviso della Corte territoriale, occorre tenere presente che ai sensi del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 10, i contributi versati in ritardo rispetto ai termini indicati si considerano " indebiti" e quindi restituiti d'ufficio, senza che tale effetto possa confondersi con la decadenza o con il recesso dalla facoltà esercitata, anche perchè il mero ritardo nel pagamento di un bollettino non può essere interpretato come segno non equivoco della volontà di cessare dalla contribuzione volontaria e la sanzione della decadenza non può essere applicata là dove la legge non la prevede espressamente;
avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo, con il quale si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 giugno 2002 e del D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 8, in ragione del fatto che, errando nella loro interpretazione, da tali disposizioni la r.g. n. 6982/2016 sentenza impugnata, piuttosto che l'affermazione del mantenimento del diritto del AN alla facoltà di perfezionare il requisito contributivo, avrebbe dovuto trarre il principio secondo il quale il ritardato pagamento anche di una rata della contribuzione volontaria da parte del richiedente presso il Fondo Integrativo Gas comporti l'impossibilità della fruizione dell'istituto;
resiste con controricorso illustrato da memoria IN NN;

Considerato che:

il motivo è infondato, dovendosi fare applicazione del principio espresso in numerose

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