Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2019, n. 18258

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2019, n. 18258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18258
Data del deposito : 8 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27413-2017 proposto da: HYDROWAT7 ABRUZZO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato G B C, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

REGIONE ABRUZZO, A.C.A. - AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 154/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 01/08/2017. Udita la reazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere L R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

FATTI DI CAUSA

e

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel 2006, la Hydrowatt Abruzzo S.p.a. presentò domanda di sfruttamento a scopo idroelettrico dell'acquedotto del Tavo nel Comune di Montesilvano (PE), specificando l'esistenza, tra la ricorrente e l'Ente d'Ambito Territoriale n. 4 pescarese, di una convenzione per l'utilizzazione dei salti energetici delle condotte idriche ricadenti nel territorio del medesimo ATO n. 4 per la produzione di energia elettrica. Il procedimento fu sospeso e riavviato solo nel 2010;
la Regione dichiarò la definitiva procedibilità della domanda. Con propria nota 23 maggio 2012 prot. 8840, la A.C.A. - Azienda Comprensor ale Acquedottistica S.p.a. - precisò di aver convenuto assieme alla ricorrente un importo di euro 10,00 per ogni kW di potenza istallata sulla rete acquedottistica di competenza dell'ATO n.

4. La stessa A.C.A., in data 8 aprile 2013, fornì proprio nulla osta alla realizzazione della centralina idroelettrica da parte della Hydrowatt. In seguito ai solleciti della ricorrente, con nota del 30 agosto 2013, l'Amministrazione procedente richiese ai fini della conclusione del procedimento, in collegamento alle procedure applicative del d.m. 6 kic. 2017 n. 2741: sez. SU - ud. 16-04-2019 -2- luglio 2012 sugli incentivi e agli artt. 5 e 6 della I. regionale 25 del 2011, la stipulazione di una nuova convenzione con l'Ente d'Ambito Abruzzese E.R.S.I. (in cui erano confluiti i vari Enti Territoriali d'Ambito abruzzesi, tra cui l'ATO n. 4) per il costo delle opere acquedottistiche. La Hidrovratt replicò che la convenzione già stipulata fosse da considerarsi valida ed efficace, e che comunque tale convenzione non fosse affattc richiesta dalla legge come condizione per la chiusura del procedimento, e che la Giunta regionale avesse già provveduto a disciplinare gli oneri a carico del nuovo concessionario. L'amministrazione procedente, nel novembre 2014, inviò una nuova comunicazione, del medesimo contenuto della precedente, alla quale la Hidrowatt rispose, negli stessi termini di cui sopra. Reputando illegittimo il silenzio dell'Amministrazione, la Hidrowatt propose ricorsc contro il silenzio. Il TSAP rigettò il ricorso. Avverso la sentenza n. 154/2017 del TSAP, notificata per estratto dalla cancelleria in data 11 ottobre 2017, proponeva ricorso per Cassazione, con due motivi, la Hydrowatt Abruzzo S.p.a. contro la Regione Abruzzo e nei confronti dell'Azienda Comprensoriale Acquedottistica ACA S.p.a. Le intimate non svolgevano attività difensiva. In data 28 marzo 2019, la ricorrente depositava la propria dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, notificata alle controparti, avendo la Regione rilasciato il provvedimento di concessione di derivazione idroelettrica per cui è causa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi