Cass. pen., sez. V trib., sentenza 13/09/2021, n. 33844

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 13/09/2021, n. 33844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33844
Data del deposito : 13 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL LUNGO PAOLA nato a GREVE IN CHIANTI il 28/05/1940 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. A P, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente al capo c) e la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso udito il difensore L'AVV. BISORI INSISTE PER L'

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giorno 11/06/2020 la Corte d'appello di Firenze: a) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di P D L, prima presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratrice unica di Aschieto Casa s.r.Ì., dichiarata fallita in data 01/08/2012, per i reati di bancarotta semplice documentale (capo a), di bancarotta semplice per avere concorso ad aggravare il dissesto della società non osservando l'obbligo previsto dall'art. 2482 cod. civ. (capo b), di bancarotta fraudolenta per distrazione (d'ora innanzi, per comodità espositiva, capo c, anche se non risulta che siffatto autonomo reato sia stato indicato in tal modo);
b) ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall.;
c) ha confermato le statuizioni civili.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato sub c), sottolineando: a) che i giudici di merito si erano erroneamente concentrati solo sulla porzione finale della condotta, rappresentata dal prelievo, in data 13/08/2012, della somma di 7.000,00 euro, dal conto corrente bancario della società, senza considerare che il 20/07/2012 l'imputata aveva versato sullo stesso conto la somma di 20.000,00 euro, al fine di ottenere un assegno circolare da offrire banco judicis al creditore istante per il fallimento, cercando inutilmente di ottenerne la desistenza;
b) che l'insuccesso del tentativo, l'aveva indotta a riversare l'assegno sul conto della società e a prelevare una parte dell'importo - i 7.000,00 euro appunto -, mentre i restanti 13.000,00 euro, incamerati dalla banca costituirono oggetto di azione revocatoria da parte della curatela;
c) che siffatta operazione non aveva determinato alcun trasferimento della somma originaria in favore della società poi fallita;
d) che ciò peraltro corrispondeva alla comune intenzione delle parti, come confermato dal fatto che la stessa banca non aveva trattenuto l'importo in vista della riduzione dello scoperto;
e) che, in definitiva, non si era realizzata la distrazione di 7.000,00 euro ma un incremento di 13.000,00 euro.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, alla luce della complessiva condotta dell'imputata - creditrice per almeno 150.000,00 euro nei confronti della società, garante della società per un importo anche più consistente e comunque ignara, nel momento in cui aveva operato il prelievo, dell'intervenuta dichiarazione di fallimento.In tale contesto, il prelievo della minor somma di 7.000,00 euro, prontamente restituita a richiesta del curatore, rappresentava indice non equivoco di buona fede.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, censurando la decisione della Corte territoriale di non riqualificare il reato come bancarotta preferenziale, dal momento che la condotta si era tradotta in una parziale restituzione del finanziamento di un socio.
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