Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16054

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16054
Data del deposito : 17 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'

ANNO

Paolino - Presidente -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. M F A - rel. Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, GIUSEPPE DE FERRÀ, EMILIA FAVATA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 16/5/01, REP. 57049;



- ricorrente -


contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA PO

25/B, presso lo studio dell'avvocato R P, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
G E;



- intimato -


e sul 2^ ricorso n. 01/02/7867 proposto da:
G E, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA

16, presso lo studio dell'avvocato MARCO CIAPPONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ALLOTTA, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.A.I.L., FF.SS. S.P.A.;



- intimati -


avverso la sentenza n. 731/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 13/02/01 R.G.N. 647/93;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/03/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;

udito l'Avvocato FAVATA;

udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO

Carlo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina Gala Eugenio conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato per il riconoscimento della causa di servizio, in relazione ad un infortunio su lavoro subito in data 18/12/86, e la condanna al pagamento del relativo indennizzo. L'Ente Ferrovie dello Stato chiedeva il rigetto della domanda ed il Pretore, istruita la causa con consulenza tecnica, riconosceva l'infortunio e la inabilità permanente parziale nella misura del 20% e condannava l'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento della rendita d'inabilità, oltre accessori.
Avverso detta pronuncia proponeva appello le Ferrovie dello Stato, eccependo la ultrapetizione per avere il giudice attribuito la rendita per inabilità, invece dell'equo indennizzo richiesto dalla parte, applicando così una diversa normativa. Veniva espletata una nuova consulenza. La Ferrovie dello Stato Spa all'udienza del 21 maggio 1999 rilevava il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 2, comma 13, D.L. n. 510 del 1/10/96 convertito in L. n. 608/96, che aveva posto a carico dell'INAIL le rendite e le altre prestazioni previdenziali spettanti ai dipendenti delle Ferrovie. Veniva quindi autorizzata la chiamata in causa dell'INAIL, che si costituiva in giudizio ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 17/11/00 - 13/2/01, in parziale riforma, dichiarava che il Gala era "per causa di servizio affetto dalla invalidità di cui alla categoria 8 della Tabella A (del) DPR n. 842/81 e condannava J'INAIL al pagamento dell'equo indennizzo", oltre accessori;
confermava nel resto la sentenza impugnata. Precisava il giudice del riesame che la L. n. 608/96 aveva posto a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni spettanti al personale ferroviario, comprese quelle derivanti da eventi infortunistici e malattie professionali verificatisi entro il 21/12/95 e non ancora definiti, per i quali si verificava una successione ex lege, con conseguente applicazione dell'art. 111 CPC;
da ciò conseguiva la continuazione del giudizio fra le parti originarie ed il collocamento del successore a titolo particolare nella medesima posizione del dante causa, con esclusione quindi di domande nuove e diverse e con possibilità di intervento anche in appello.
La censura di ultrapetizione sollevata dalle Ferrovie era fondata, perché l'attore aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio ed il giudice aveva riconosciuto invece la rendita per inabilità, che si basava su presupposti e normativa diversa. Nel merito, la domanda avanzata dal lavoratore era però fondata, in quanto il consulente, con valutazione logica e coerente, aveva affermato che in relazione alla patologia riscontrata (ernia discale vertebrale L.

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