Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/2003, n. 14010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/2003, n. 14010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14010
Data del deposito : 22 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto Divisione trausovove SEZIONE SECONDA CIVILE dinsionale carotter- restamentsLugut Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: scofecto success. rilevanza Dott. M SE Presidente R.G.N. 19175/00 28187 Dott. A M Consigliere Cron. 14010/0337 3703 Consigliere Dott. S BNI Rep Dott. O S d. 26/03/03 re - Rel. Consigliere Dott. E M - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: B M D, elettivamente domiciliata in

ROMA LARGO TRIONFALE

7, presso lo studio dell'avvocato G F, difesa dall'avvocato ANGELO VITIELLO, giusta delega in atti; - ricorrente contro B P GIUSEPPE, BIGAGLI MASSIMO OTELLO, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell'avvocato G C, dall'avvocato S C C, giustadifesi 2003 delega in atti; 511 controricorrenti - -1- avverso la sentenza n. 890/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA; udito l'Avvocato V A, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R che ha concluso per rigetto del ricorso, previa eventuale correzione della motivazione della sentenza. L -2- 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 14 ottobre 1993, D B convenne in giudizio davanti al tribunale di Prato il fratello Paolo per ottenere sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del trasferimento dei 10/13 di un capannone industriale e, in subordine, per sentirlo condannare al trasferimento della quota stessa. A fondamento della domanda l'attrice espose che con testamento olografo pub- blicato il 5 luglio 1993, era stata istituita erede universale della zia materna Maria P, deceduta in Prato il 30 aprile 1992, e che tra i beni derelitti vi erano i 10/13 del capannone industriale oggetto della domanda, acquistati nel 1966 con denaro della P ma formalmente intestati a Paolo B il quale, con atto di buona fede coevo all'acquisto, si era obbligato a prestare il proprio consenso a qualsiasi disposizione in merito ad essi data dalla zia, sia con atto tra vivi che con disposi- zione testamentaria, ciononostante, benché ne fosse stato richiesto, il predetto si era rifiutato di adempiere all'obbligazione assunta. Il convenuto costituitosi contestò la domanda, disconoscendo ai sensi dell'art. 241 c.p.c. l'autenticità del testamento olografo della P, e spiegò domanda ri- convenzionale con la quale chiese che venisse emessa sentenza costitutiva al fine di dare esecuzione al contratto di divisione transattiva intercorso in data 5.5.1993 tra le stesse parti con riferimento a tutti gli immobili compresi sia nell'asse della predetta zia che in quello dei propri genitori. Intervenne volontariamente in causa Massimo Otello B, contestando la domanda dell'attrice ed aderendo alla riconvenzionale proposta dal fratello Paolo, chiedendo che la sentenza fosse dichiarata efficace anche nei suoi confronti. La causa fu decisa dal tribunale con una sentenza non definitiva nella quale fu rigettata la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, fu sta- tuito che a ciascuna delle parti andavano trasferiti i beni attribuiti nell'atto di divi- sione transattiva del 5.5.1993. Avverso detta sentenza propose appello D B, la quale dedusse che l'atto di divisione non aveva natura transattiva perché la scrittura privata non ebbe ad oggetto una res dubia né le parti erano addivenute a reciproche concessioni, * essendosi limitate a definire i rapporti con la regolamentazione corrispondente alla situazione di fatto a quella data, mentre la sopravvenuta scoperta del testa- mento olografo che la istituiva erede universale della zia M P e che rego- lava in maniera radicalmente diversa la posizione di essa appellante, costituiva valido motivo di annullamento della scrittura divisionale 5.5.1993 in quanto inci- deva sui presupposti di fatto e di diritto della divisione. La corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 890 del 18 aprile 2000, rigettò l'impugnazione, confermando integralmente la decisione di primo grado. Rilevò la corte territoriale che era indubbio il carattere transattivo dell'atto di divisione stipulato tra i fratelli il 5.5.1993 - potendosi ciò dedurre dal tenore com- plessivo dell'atto stesso, frutto di una negoziazione affidata ad un avvocato di co- mune fiducia, supportato da un tecnico, dall'avere i contraenti coinvolto volonta- riamente nella transazione anche tutti i beni che essi avevano ricevuto a titolo di liberalità dai genitori e dalla comune zia, dall'aver riconosciuto i contraenti che per l'accordo divisionale amichevolmente raggiunto ciascuno si riteneva comple- tamente soddisfatto di ogni avere in merito alle proprie quote e proprietà. Ag- giungeva inoltre la corte, come ulteriore elemento sintomatico del carattere tran- sattivo del contratto, che le porzioni erano state formate prescindendosi dal preci- so computo delle proporzioni corrispondenti alle quote;
ne concluse la corte che - versandosi in ipotesi di transazione generale - questa non avrebbe potuto subire l'annullamento per il successivo ritrovamento del testamento olografo se non - come previsto dall'art. 1975 c.c.- nella ipotesi in cui tale atto fosse stato occultato dall'altra parte, il che era da escludere per numerosi indizi;
inoltre la B non 3 aveva provato- e neppure dedotto di ignorare la esistenza del testamento all'epoca della transazione. Per la cassazione della menzionata sentenza ricorre D B in forza di quattro motivi. Resistono con controricorso Paolo Giulio e Massimo Otello Biga- gli. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la B denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, 1321 e 1322 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che la corte territoriale, nell'affermare il carattere transattivo dell'atto di divisione del 5.5.1993, non ha considerato la reale intenzione delle parti, t che era quella di dare esecuzione, con funzione ed effetto ricognitivi, alla situazione di fatto e di diritto conosciuta a quella data, volontà comprovata anche dal fatto che la divisione era stata effettuata- contrariamente a quanto affermato dalla corte di meri- to- con un preciso computo delle porzioni corrispondenti alle relative quote, sulla ba- se di una rigorosa stima degli immobili e la corresponsione di un conguaglio integra- tivo ad essa ricorrente;
conseguentemente la scrittura 5.5.1993 doveva qualificarsi come contratto divisorio o divisione transattiva che è annullabile e rescindibile, e si ha ove vi sia proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione, in ciò differenziandosi dalla transazione caratterizzata dall'attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo delle corrispondenti quote. Aggiunge la ricorrente che anche a voler considerare transattivo l'atto divisionale con riferimento all'asse dei genitori, non poteva assumere tale carattere con riferi- mento a tutto ciò che era estraneo alle operazioni divisionali, atteso che la sua qualità di erede universale testamentaria di M P non faceva parte del preteso caput controversum. f Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1965, 1969 e • 1975, 457, 1418 e 1427 c.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume la B che la corte, dopo aver affermato erroneamente il carattere tran- sattivo del contratto e la inammissibilità dell'azione di annullamento fuori dell'ipotesi di cui all'art. 1975 c.c., ha omesso ogni esame sulla proposta azione di annullamento della convenzione per errore ai sensi degli artt. 1969 e 1427 c.c., in quanto conclusa sull'erroneo presupposto di una successione legittima, laddove relativamente alla - successione di M P- doveva farsi luogo alla chiamata testamentaria in virtù del testamento olografo che istituiva essa ricorrente erede universale. Rammenta la ri- : corrente che per principio pacifico la divisione è impugnabile per errore se questo caduto sul presupposto della divisione stessa e non attiene alle operazioni divisionali, e che la transazione relativa a tali operazioni non giova a trasformare l'atto di divi- sione in atto di transazione anche per tutto ciò che è estraneo alle operazioni divisio- nali oggetto della transazione. In sostanza, secondo la ricorrente, nel caso di specie viene impugnato il contratto in relazione al capo non controverso sul quale non è ca- duta comunque la supposta transazione, e ciò sul presupposto dell'accordo che tutti i contraenti fossero eredi legittimi di M P, per l'errore in cui tutti erano incorsi ignorando l'esistenza del testamento olografo. Conseguentemente, afferma la B, l'esistenza del testamento olografo che la istituiva erede universale della P e che regolava in maniera radicalmente diversa la posizione di essa ricorrente, costituisce motivo di annullamento per errore della scrittura divisionale non transattiva- del 5.5.1993, ex art. 1418 c.c. ( mancanza di causa o di oggetto), in quanto incidente sui presupposti di diritto della divisione operata. Non si tratterebbe, quindi, a dire della ricorrente, della impugnazione dell'atto per la scoperta di un nuovo documento a so- stegno delle ragioni transatte, bensì di impugnazione per difetto del presupposto del- l'atto divisionale, cioè per l'insussistenza del titolo posto a base di quell'atto. Assume in via concessiva la ricorrente che, anche nell'ipotesi in cui la scrittura * 5.5.1993 fosse qualificabile come atto transattivo, questo sarebbe comunque annulla- bile ex art. 1969 c.c., perché la transazione non è impugnabile per errore solo se l'er- rore investe l'oggetto della lite transatta (caput controversum), e non invece se l'errore riguarda un fatto estraneo alla controversia, perché il problema che si pone riguarda le situazioni giuridiche I primi due motivi - che vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione sono infondati. Premesso che l'assunto secondo cui la corte fiorentina avrebbe affermato - contra- riamente a quanto risultava dagli atti - che la divisione era stata effettuata prescin- dendo dal mantenimento della corrispondenza dei beni assegnati con le rispettive quote, costituirebbe vizio revocatorio che non può essere fatto valere in questa sede, va rilevato che l'interpretazione della reale volontà della parti, fornita dalla corte ter- ritoriale, costituisce una valutazione di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, ove motivata in modo adeguato e logico. Nella specie, la motivazione fornita dalla corte di Firenze è certamente immune da censure in quanto basata sui parametri notoria- mente affermati da questa corte di legittimità, secondo cui la linea di confine tra la di- visione transattiva (rescindibile ex art. 7764, primo comma, c.c) e la transazione di- visoria (non rescindibile né annullabile per errore), è costituito non dalla natura tran- sattiva o meno di una controversia divisionale- che ricorre in certa misura in entram- bi i negozi quanto dalla esistenza o meno della proporzionalità tra le attribuzioni - patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. La corte fiorenti- na ha correttamente posto a fondamento essenziale del ricordato convincimento pro- prio la mancanza di detta proporzionalità nelle attribuzioni patrimoniali ( la cui af- fermata erroneità -come si è detto - non può farsi valere in questa sede), ed ha ag- giunto, peraltro, ulteriori elementi a sostegno del proprio convincimento, tra i quali il coinvolgimento, nella definizione dei reciproci rapporti, di tutti i beni provenienti 9 5P dai vari assi nonché quelli ricevuti in vita da genitori e zii e l'affidamento ■ dell'incarico ad un legale e non soltanto ad un tecnico di comune fiducia. Assodato, quindi, il carattere di transazione dell'atto divisionale, deve certamente convenirsi con la ricorrente che in linea di principio la qualità di erede (e,quindi, an- che il tipo di chiamata), non può ritenersi essa stessa elemento del caput controver- sum;
tuttavia le parti possono certamente includere nell'ambito del controversum anche il titolo di partecipazione alla divisione, per prevenire o dirimere ogni possibile lite sul punto. Ne consegue che se da un lato non è esatta l'affermazione della corte che pretende di regolare con la disposizione dell'art. 1975 c.c. l'eventuale ritrova- mento successivo di un testamento olografo (perché se ricorresse una tale eventualità, certamente le conseguenze sarebbero diverse da quelle ipotizzate dalla corte), per altri versi la questione rimane superata dall'accertata consapevolezza della esistenza del testamento al momento della transazione, equivalendo essa ad una volontà della parte interessata di fare oggetto di transazione anche detta qualità. Invero, dalla motivazione della sentenza si evince chiaramente che al di là dell'affermazione di applicabilità al caso della norma dell'art. 1975 c.c. la corte di - merito ha comunque ritenuto acquisito il fatto che la B fosse consapevole, al- lorché aderì alla transazione divisionale, di essere stata istituita erede universale dalla zia M P, e di avervi ciononostante aderito, dimostrando di voler prescindere del tutto da tale sua qualità, e quindi di volerne fare oggetto di transazione. La corte territoriale manifesta tale implicito - ma evidente - convincimento, sottolineando non solo la mancanza di indizi circa l'occultamento del testamento da parte di uno dei fratelli, ma, anzi, la ricorrenza positiva di indizi contrari, quali la circostanza che la " de cuius conviveva con la B, la quale, quindi, era l'unica a poter disporre del documento;
il fatto che la predetta avesse chiesto la pubblicazione del testamento a ben quindici mesi di distanza dalla morte della zia;
la circostanza che detta pubblica- i zione fosse stata richiesta poco dopo la conclusione della ricordata divisione transat- ⚫tiva. Alla stregua della ricordata motivazione della corte di merito, resta smentito l'assunto della ricorrente secondo cui ricorrerebbe un errore su un caput non

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