Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2022, n. 13724
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Testo completo
il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie proces- suali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).
8. Il giudice d'appello ha mancato di riunire le cause avanti a lui pro- poste, originate dal medesimo sostanziale accertamento relativo allo stesso periodo di imposta nei confronti della società di persone e del socio. Inoltre, benché l'istruzione e la decisione separata delle cause abbiano generato sentenze adottate contemporaneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella medesima composizione, non- dimeno le sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi, dal momento che la sentenza resa nei confronti del socio motiva l'esi- sto dell'appello ritenendo esistente la presunta definitivà dell'atto im- positivo reso nei confronti della società.
9. Inoltre, su di un piano soggettivo, il litisconsorzio necessario non è integro e ciò decisivo. Infatti il n. 4 dell'art. 2272 cod. civ. dettato in materia di società semplici, prevede che la società si scioglie «quan- do viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita». Per le s.a.s. l'art. 2323 cod. civ., dopo avere richiamato l'art. 2308 cod. civ., precisa espressamente che la società si scioglie quando ri- mangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel 4 termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Dunque la s.a.s. non può avere un unico socio e,
8. Il giudice d'appello ha mancato di riunire le cause avanti a lui pro- poste, originate dal medesimo sostanziale accertamento relativo allo stesso periodo di imposta nei confronti della società di persone e del socio. Inoltre, benché l'istruzione e la decisione separata delle cause abbiano generato sentenze adottate contemporaneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella medesima composizione, non- dimeno le sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi, dal momento che la sentenza resa nei confronti del socio motiva l'esi- sto dell'appello ritenendo esistente la presunta definitivà dell'atto im- positivo reso nei confronti della società.
9. Inoltre, su di un piano soggettivo, il litisconsorzio necessario non è integro e ciò decisivo. Infatti il n. 4 dell'art. 2272 cod. civ. dettato in materia di società semplici, prevede che la società si scioglie «quan- do viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita». Per le s.a.s. l'art. 2323 cod. civ., dopo avere richiamato l'art. 2308 cod. civ., precisa espressamente che la società si scioglie quando ri- mangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel 4 termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Dunque la s.a.s. non può avere un unico socio e,
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