Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/04/2019, n. 10377
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o la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al N.R.G. 15441-2018 sollevato, con ordinanza pubblicata il 14 maggio 2018, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria nel giudizio vedente tra: ITAGAL s.r.I.;- ricorrente non costituito in questa sede - e MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;CASSA DEPOSITI E PRE- STITI s.p.a.;AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DELLE DOGANE DI CATANZARO;- resistenti non costituiti in questa sede - e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA s.p.a.);PRO- TEKOS s.p.a.;- intimate non costituite in questa sede - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2019 dal Consigliere A G;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale C S, il quale ha chiesto dichia- rarsi la giurisdizione del giudice amministrativo. FATTI DI CAUSA 1. - La società Itagal a r.l. presentò in data 25 maggio 1998 una istanza volta ad ottenere un finanziamento dal Ministero dello svilup- po economico ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) nell'ambito del Patto terri- toriale del Cosentino - progetto 65, per la costruzione di una distille- ria che producesse alcool "buongusto". Il finanziamento veniva provvisoriamente concesso in diverse so- luzioni e la distilleria sarebbe dovuta entrare a regime nel 2004. Tra le condizioni cui era subordinata la concessione delle eroga- zioni vi era quella inerente l'aumento occupazionale nella società Ita- gal, da ragguagliarsi rispetto all'anno precedente alla messa a regime dello stabilimento. 2. - Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto REVPT n. 6221 del 12 marzo 2007, ha revocato le agevolazioni concesse, sul presupposto che dall'istruttoria svolta era emerso uno scostamento, superiore all'80%, nel raggiungimento dell'obiettivo occupazionale. 3. - La società Itagal a r.l. ha impugnato il decreto di revoca delle agevolazioni innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Ca- labria, con richiesta di misura cautelare. L'adito TAR, con ordinanza n. 423 del 5 luglio 2007, ha accolto la richiesta misura cautelare, limitatamente all'ordine di restituzione del- le somme già erogate in favore della società ricorrente;indi, con sen- - 2 tenza 11 maggio 2009, n. 480, ha declinato la propria giurisdizione, sul rilievo che la controversia attiene alla fase successiva alla eroga- zione del contributo, essendo riconducibile alle accertate inadempien- ze o violazioni degli impegni da parte della impresa interessata, come risultanti dall'atto di revoca gravato. 4. - Riassunta tempestivamente la causa, il Tribunale ordinario di Catanzaro, con sentenza 9 gennaio 2018, n. 82, ha a sua volta decli- nato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ri- tenendo che nel caso di specie viene in rilievo non già l'erogazione di un contributo pubblico tout court, ma l'esecuzione di un patto territo- riale, il quale, ricondotto al genus degli strumenti di programmazione negoziata, è qualificabile come accordo tra P.A. e privato, con conse- guente radicamento della giurisdizione esclusiva del giudice ammini- strativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. - Riassunta nuovamente la causa, il Tribunale amministrativo - nel condividere le ragioni, ritenute ancora attuali, indicate nella pro- pria precedente pronuncia declinatoria - ha preso atto della situazio- ne di stallo processuale verificatasi per essersi i due giudici aditi in successione dalle parti dichiarati privi di giurisdizione, e ha sollevato, d'ufficio, il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell'art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 6. - Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Il pubblico ministero rileva che la revoca dell'erogazione è stata disposta dall'amministrazione a causa del mancato raggiungimento dell'obiettivo - base del patto territoriale - dell'incremento dell'occupazione, essendo anzi risultata in decremento la percentuale -3 _ degli occupati nell'impresa ammessa a finanziamento rispetto a quan- to prefigurato. L'Ufficio del Procuratore generale ricorda che, secondo la giuri- sprudenza di questa Corte regolatrice, la cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In particolare, ad avviso del pubblico ministero, l'erogazione di un finanziamento, provvisorio o definitivo, in attuazione di un patto terri- toriale comporta l'adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzio- nali sulla corretta e opportuna allocazione di risorse finanziarie desti- nate a una programmazione negoziata e postula l'esistenza e la persi- stenza di un potere amministrativo con connotati di discrezionalità, incompatibili con la giurisdizione del giudice ordinario. Sottolineando il carattere diacronico della ponderazione discrezio- nale da parte della P.A., il pubblico ministero esclude che sia possibile predicare, nell'ambito dei patti territoriali, l'assenza di un potere valu- tativo e discrezionale della P.A. nelle vicende successive all'erogazione, ossia con riguardo al concreto dimensionarsi del sinal- lagma contrattuale nella sua fase di attuazione, e ciò attesa la natura stessa del patto territoriale, la cui formazione ed esecuzione si tradu- ce nella adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali concer- nenti la corretta allocazione - su di un piano non soltanto genetico, ma anche funzionale - di risorse finanziarie destinate a una pro- grammazione negoziata che vede coinvolti in egual misura soggetti pubblici e privati.
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