Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16104

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16104
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUACQUARELLI ALESSIO nato a ROMA il 12/06/1992 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria del difensore di parte civile •

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 7/11/2019 nei confronti di Q A, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. e concesso le attenuanti generiche, così riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, confermando nel resto la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di furto per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un telefono cellulare che R A aveva lasciato sul tavolo del ristorante ove l'imputato svolgeva mansioni di aiuto cuoco. Fatto commesso in Corciano il 16 settembre 2016 con l'aggravante di aver commesso il fatto in un luogo in cui si / somministrano cibi e bevande.

2. A Q propone ricorso censurando la sentenza, con unico motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 162 ter cod. pen. In particolare, la difesa rappresenta di aver tempestivamente formulato istanza di ammissione alla condotta riparatoria ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen.;
che tale istanza è stata rigettata dal giudice di primo grado in considerazione della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625 n.6 cod. pen.;
che la Corte di appello, pur avendo accolto la tesi prospettata dal prevenuto circa l'insussistenza di tale aggravante, ha omesso di derubricare il reato da furto procedibile d'ufficio in furto procedibile a querela e ha del pari omesso di pronunciarsi sulla reiterata istanza ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen., limitandosi sul punto a ritenere corretto il diniego pronunciato in primo grado. La difesa ritiene, quindi, che manchi motivazione sul punto: in primo luogo, a fronte della riqualificazione del fatto, l'istanza tempestivamente proposta avrebbe dovuto essere esaminata in fase di gravame;
in secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse documentato il motivo in forza del quale l'offerta risarcitoria non fosse stata formalizzata, in contrasto con quanto emerge dagli atti processuali, in particolare dall'udienza del 1 marzo 2018 in cui la difesa aveva chiesto la concessione di un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto data l'impossibilità di adempiere a causa delle precarie condizioni economiche dell'imputato, allegando le circostanze impeditive all'adempimento mediante deposito di produzione documentale. Tale parte della sentenza è viziata da un travisamento delle risultanze processuali in atti e da un conseguente errore di giudizio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. Il difensore ha depositato memoria concludendo per l'annullamento con rinvio. Il difensore della parte civile R A ha depositato memoria conclusionale e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 162 ter cod. pen. prevede che «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». La medesima norma, inoltre, prevede la disposizione secondo la quale il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche se effettuato mediante offerta reale formulata
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