Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2022, n. 43603
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M L, nata a Triggiano il 13-01-1992, avverso l'ordinanza del 10-02-2022 del G.I.P. del Tribunale di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere F Z;lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa P L, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. L M, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta nel suo interesse avverso il decreto penale di condanna del 16 aprile 2021, con cui ella era stata condannata alla pena di 3.475,00 euro di multa, in relazione al reato ex art. 2 commi 1 e 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, conv. dalla legge n. del 638 del 1983, relativo a omissioni contributive del 2006. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 157, commi 7 e 8, cod. proc. pen. e 59 disp. att. cod. proc. pen., osservando che la M ha ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito del decreto penale il 23 dicembre 2021, ritirando l'atto il 29 dicembre 2021, per ragioni ad essa non riconducibili (chiusura degli uffici postali nelle festività natalizie e assenza dell'addetto al rilascio dell'atto). Una volta ricevuta contezza delle accuse a suo carico, la ricorrente ha proposto opposizione al decreto penale di condanna l'11 gennaio 2022, opposizione che quindi non doveva essere dichiarata inammissibile, stante la mancata osservanza delle formalità previste dagli 157, commi 7 e 8, cod. proc. pen. e 59 disp. att. cod. proc. pen., essendo consentito il ricorso alla notificazione attraverso il deposito nell'atto nella casa comunale solo dopo che siano state percorse, in via cumulativa e non alternativa, tutte le vie indicate dai commi precedenti del richiamato art. 157. Nel caso di specie, alcun ulteriore tentativo dopo il primo accesso è stato operato dall'ufficiale giudiziario, come attestato sia nella relata di notifica del 7 dicembre 2021, sia nel successivo avviso del 9 dicembre 2021.
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