Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 1543

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 1543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1543
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

A.A. impugnò il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata sul trattamento di fine servizio che gli era stato liquidato al momento del pensionamento. Il contribuente sostenne che dalla base imponibile dovesse essere esclusa una quota pari al rapporto tra i contributi previdenziali versati dal lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato dall'Ente e che tali esenzioni andassero applicate anche per i periodi pre ruolo riscattati dal lavoratore.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la decisione, impugnata dall'Agenzia delle Entrate, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della CA (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.).

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la riduzione (pari a Euro 309,87 per ogni anno di servizio) prevista del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 2 bis , non spettasse poichè la norma prevedeva espressamente l'esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. Confermava, nel resto, la sentenza impugnata ritenendo applicabile anche ai periodi di contribuzione figurativa il regime fiscale ordinario, sul presupposto che i periodi di contribuzione volontaria e quelli di servizio effettivo, saldandosi formassero un unico periodo contributivo.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo.

A.A. resiste con controricorso.

La Sezione sesta di questa Corte, con ordinanza n. 9428 del 23 marzo 2022, ha ritenuto che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare rende opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile.

Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione alla pubblica udienza, in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione.

Motivi della decisione



1. Con l'unico motivo di ricorso - rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 2 bis , nonchè della L. n. 482 del 1985, art. 2 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n.

3
- l'Agenzia delle Entrate deduce l'errore in iudicando commesso dalla C.T.R. nell'avere ritenuto applicabile la detrazione di cui al secondo periodo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 2 bis , anche ai periodi di contribuzione ad esclusivo carico del lavoratore.

In particolare, la ricorrente evidenzia che l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'esenzione del 26,04% dovrebbe essere applicata anche ai periodi di servizio riscattati convenzionalmente, con contribuzione totalmente a carico del lavoratore, non avrebbe alcun fondamento giuridico. Secondo la prospettazione difensiva, dal tenore letterale della norma si evince, al contrario, che l'importo soggetto all'abbattimento fiscale non è l'imponibile lordo ma solo quella quota di buonuscita derivante dal periodo di contribuzione, cd. duale, in cui vi è stata concomitanza di partecipazione all'onere contributivo da parte del datore di lavoro.



1.1. La censura è fondata.

Il D.P.R. 21 dicembre 1986, n. 917, art. 19, comma 2 bis , prevede, per quello che qui interessa, che L'ammontare netto delle indennità (n.d.r. equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui dell'art. 17, comma 1, lett. a)), alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota

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