Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2023, n. 9890
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Testo completo
Emerge dagli atti della causa n. 19012/2015 R.G. che la società contribuente CHAFIN Srl , quale incorporante di Europharco Srl , ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale venivano recuperate maggiori IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. L'avviso traeva origine da un controllo delle dichiarazioni dei redditi dell'incorporata e di un'altra società del medesimo gruppo (S.L.eA. Srl) e si incentrava su una operazione di cessione di un'area edificabile in Comune di (Omissis) ((Omissis)) dalla contribuente a S.L.eA. Srl in data 2 agosto 2006 al prezzo di Euro 2.050.000,00. In particolare, l'Ufficio rilevava che la terza acquirente aveva accumulato ingenti perdite nei precedenti periodi di imposta. Si rilevava, inoltre, come la sola nuda proprietà del medesimo immobile era stata successivamente alienata dall'acquirente ad altra società del medesimo gruppo in data 25 settembre 2007 per il maggior prezzo di Euro 4.316.000,00. L'Ufficio riteneva che la prima cessione dalla contribuente a S.L.e A. Srl fosse avvenuta a un prezzo inferiore a quello di mercato e che la prima cessionaria fosse meramente interposta rispetto all'acquirente finale, allo scopo di spostare materia imponibile (derivante dal realizzo della plusvalenza) a carico della società acquirente la quale, così, veniva ad azzerarla stanti le perdite pregresse accumulate.
2. La contribuente ha dedotto, oltre alla omessa instaurazione del contraddittorio, al difetto di motivazione e alla decadenza dai termini per l'accertamento, l'infondatezza dell'atto impositivo, essendo l'avviso fondato sul disposto dell'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, inapplicabile alle imposte accertate, di cui contestava la sussistenza dei presupposti, oltre a contestarsi le sanzioni irrogate.
3. La CTP di Milano ha accolto il ricorso in relazione alla preliminare eccezione di nullità per difetto di motivazione.
4. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 24 marzo 2015, ha accolto l'appello dell'Ufficio. Il giudice di appello, per quanto qui rileva, ha ritenuto che la società acquirente sia stata meramente interposta nella duplice cessione immobiliare, in quanto l'acquirente era società utilizzata dal gruppo quale mero veicolo societario al fine di evitare il dissesto di altra società del gruppo, nonchè priva di adeguati mezzi propri e di attivo patrimoniale e appesantita di debiti verso il sistema bancario. Ha, quindi, ritenuto il giudice di appello che l'operazione immobiliare di acquisto e di rivendita dell'immobile fosse fondata su presunzioni dotate di pregnanza indiziaria idonee a inferire presuntivamente che l'acquisto immobiliare fosse stato effettuato fittiziamente dal primo acquirente al fine di spostare la materia imponibile conseguente al realizzo della plusvalenza che, diversamente, avrebbe fatto carico alla società contribuente cedente.
5. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a quattordici motivi, ulteriormente illustrati da memoria;l'Ufficio resiste con controricorso.
6. Dagli atti della causa n. 19015/2015 R.G. emerge che la società contribuente CHAFIN Srl , in qualità di consolidante e Europharco Srl unipersonale, in qualità di consolidata (successivamente incorporata in C S) hanno impugnato un avviso di accertamento, relativo al medesimo periodo di imposta (2007), con il quale veniva recuperata IRES, oltre sanzioni e accessori, in relazione alla medesima operazione già oggetto dell'accertamento per IRAP e IVA. 7. Il ricorso, snodatosi su questioni analoghe al precedente, è stato accolto dalla CTP di Milano, così come l'appello dell'Ufficio è stato accolto dalla CTR della Lombardia, con sentenza in data 24 marzo 2015, con motivazioni anch'esse analoghe a quelle tratteggiate.
8. Propone ricorso per cassazione della suddetta sentenza la contribuente C S , anche quale incorporante di Europharco Srl , in questo caso affidato a nove motivi, ulteriormente illustrati anche in questo caso da memoria;l'Ufficio resiste con controricorso.
9. Il sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo della causa n. 19012/2015 R.G. si deduce l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP, in quanto sottoscritto da un funzionario privo della legittimazione di cui agli artt. 10, 11, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Parte ricorrente si richiama a Corte Cost., 17 marzo 2015, n. 7, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24 , D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , osservandosi che il funzionario sottoscrittore dell'appello non sarebbe tra i funzionari interessati da tale pronuncia del giudice delle leggi e, comunque, sarebbe privo della capacità di stare in giudizio, la quale appartiene al solo Direttore e ai suoi delegati.
1.2. Con il secondo motivo della medesima causa si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. , nella parte in cui il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di difetto di contraddittorio endoprocedimentale, dedotta in primo grado e riproposta in grado di appello.
1.3. Con il terzo motivo della medesima causa si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione del "principio di rilevanza comunitaria del contraddittorio preventivo", nonchè violazione degli artt. 24 e 97 Cost. , riproponendosi la censura di omesso contraddittorio endoprocedimentale con particolare riferimento all'accertamento IVA. Osserva, inoltre, parte ricorrente come il contraddittorio preventivo è imposto dalle stesse disposizioni di diritto interno, quali l'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 , contraddittorio di cui l'Ufficio sarebbe stato onerato nel caso di specie, senza rispettarlo.
1.4. Con il successivo quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione degli artt. 24 e 97 Cost. e del "principio di rilevanza comunitaria del contraddittorio preventivo", nonchè dell'art. 24 l. 7 gennaio 1929, n. 4 e dell'art. 12, comma 7 , l. 27 luglio 2000 n. 212 , nella parte in cui la sentenza impugnata non ha rilevato la violazione del contraddittorio procedimentale per non essere stato consegnato alla contribuente alcun processo verbale di constatazione. Osserva parte ricorrente che l'omessa consegna di un PVC ha pregiudicato il diritto di difesa dal contribuente.
1.5. Con il successivo quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, circostanza decisiva ai fini della validità della contestazione da parte dell'Ufficio.
1.6. Con il successivo sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3, violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973 , richiamato dall'art. 25 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 565 D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 l. n. 212/2000 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la plusvalenza non dichiarata rilevasse anche ai fini IRAP e IVA. Osserva parte ricorrente come l'avviso impugnato sarebbe privo di motivazione in merito alle riprese IRAP e IVA, essendo l'avviso incentrato solo su ripresa IRES. Osserva, inoltre, parte ricorrente come la disposizione dell'art. 37, comma 3 , D.P.R. n. 600/1973 non possa applicarsi all'IVA. 1.7. Con il successivo settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1 e 13 D.P.R. n. 633 del 1972 , in relazione alla medesima statuizione, osservando che la plusvalenza realizzata a seguito di una cessione rileva solo ai fini reddituali e non anche ai fini IVA. 1.8. Con il successivo ottavo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 violazione del (non meglio precisato) divieto di doppia imposizione ai fini IRAP e IVA, sottolineandosi che le imposte de quibus sarebbero state versate a seguito delle due cessioni oggetto dell'operazione contestata da parte della società acquirente del bene immobile, per cui l'imposizione in capo alla ricorrente ai fini IVA sarebbe in contrasto con la neutralità dell'imposta. Analogamente, quanto all'IRAP, si osserva che si tratta di imposta versata dall'acquirente.
1.9. Con il successivo nono motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio costituito dall'avvenuto pagamento delle imposte (IRAP e IVA) da parte dell'acquirente.
1.10. Con il successivo decimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio costituita dalla "differenza ontologica tra le due cessioni dell'operazione contestata". Parte ricorrente rimarca la circostanza in fatto che il prezzo di rivendita dell'immobile da parte dell'acquirente, l'anno successivo all'acquisto da parte della società contribuente, non fosse paragonabile alla precedente, in quanto operazione che si inserisce all'interno di una operazione di finanziamento (leasing o, più precisamente lease back). Il fatto la cui omissione avrebbe condizionato ingiustamente la decisione del giudice di appello sarebbe consistito nel fatto che la società che avrebbe preso parte al leasing immobiliare (la società terza Chiapparoli Immobiliare) non avrebbe riscattato il terreno ma il solo diritto di superficie.