Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2018, n. 32625

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2018, n. 32625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32625
Data del deposito : 17 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19157-2017 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

RG n 19157/2017 COSTA BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI

57, presso lo studio dell'avvocato D D S, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5977/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati I M per l'Avvocatura Generale dello Stato e D D S.

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che , disapplicato il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 21/6/2011 con cui era stato soppresso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo , aveva revocato l'incarico dirigenziale di livello generale attributo a B C nell'ambito del dipartimento soppresso/ con ordine di reintegra del ricorrente ad incarico equivalente e condanna a pagare le differenze retributive e contributive dal 21/6/2012, detratto quanto percepito. La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando che la verifica della legittimità del citato DPCM era meramente incidentale . Ha esposto che il C era dirigente di II fascia della Protezione civile con incarico conferitogli il 17/1/2011 per tre anni di livello generale di coordinatore dell'ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo;
che con DPCM del 21/6/2012 era stato disposto l'accorpamento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo con altra struttura della Presidenza e che pertanto era stato revocato l'incarico dirigenziale generale assegnato al C.RG n 19157/2017 Secondo la Corte d'appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva il potere di sopprimere , con un proprio provvedimento organizzativo , un dipartimento che trovava diretta fonte costitutiva nella legge . Ha rilevato, infatti, che l'art 7 del dlgs 303/1999 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,)non contemplava più , a differenza della precedente legge n 400/1988 , il potere della Presidenza di costituire dipartimenti e ciò in quanto era lo stesso testo legislativo ad istituire dipartimenti ,come emergeva dall'esame del testo integrale ( cfr art 3,4,6), con la conseguenza che il legislatore aveva riservato a sé la facoltà di istituirli . Ha, poi, osservato che successivamente il DL n 262/2006 ,convertito in L 286/2006, ( Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) aveva attribuito alla Presidenza del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di turismo ed aveva previsto per l'esercizio di tali funzioni l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ,articolato in due uffici dirigenziali di livello generale " in attesa di provvedimenti di riorganizzazione".Secondo la Corte d'appello tale disposizione era in linea con l'ordinamento della Presidenza con cui il legislatore aveva riservato a sé la facoltà di istituire dipartimenti ed ha sottolineato che l'art art 1 d.l. n. 262/2006 citato ,con l'uso dell'espressione" in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione ", non poteva fondare il potere della Presidenza di istituire dipartimenti in quanto detta norma doveva essere letta con riguardo ai poteri riconosciuti dall'art 7 dlgs n. 303, limitati alla possibilità di individuare il numero massimo di uffici in cui si articolava ogni dipartimento . La Corte ,pertanto, confermata la disapplicazione del
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