Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2023, n. 49289
Sentenza
15 novembre 2023
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15 novembre 2023
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Massime • 1
Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato nelle forme del rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogata, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima della data fissata per la trattazione del processo.
Sul provvedimento
Testo completo
49289-23 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto REPUBBLICA ITALIANA ☐ disposto d'ufficio In nome del Popolo Italiano ☐ a riot uta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE imposto dalla legge QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: RA RO AN IC Presidente - Sent. n. sez. 3061/2023 UP 15/11/2023- ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore - R.G.N. 29607/2023 VINCENZO SGUBBI CARLO RENOLDI MI CUOCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. P.F. nato a [...] il omissis omissis i omissis 2. B.M. nato a nato a [...] i omissis 3. M.G. avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv. Luigi Pace, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di P.F. B.M. e M.G. in ordine al reato di cui agli artt. 582, 583, comma primo, n. 1 e 585 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, colpendo la vittima con calci e pugni, cagionato a M.L. lesioni personali consistite nella frattura del mastoide coinvolgente l'orecchio e dello scafoide del polso destro, da cui è derivata una malattia di durata superiore a quaranta giorni. Con la medesima sentenza la Corte di appello ha ridotto la provvisionale, riconosciuta alla parte civile, da 30mila a 10mila euro.
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con lo stesso atto a firma congiunta dei comuni difensori, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denunciano vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza afferma l'irrilevanza dell'assenza di ecchimosi al volto e al corpo della persona offesa. Si evidenzia che i referti medici del pronto soccorso harno espressamente escluso l'esistenza di quelle lesioni comunemente riscontrabili a seguito di una rissa o di un'aggressione (ossia ecchimosi al volto, agli zigomi o alle arcate orbitali, all'addome, al torace o al bacino). Il che non consentirebbe di ravvisare un legame causale tra aggressione e lesioni, queste ultime di origine traumatica ma non eziologicamente riferibili, per ciò solo e con il necessario grado di certezza, all'azione degli imputati.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità del teste B.L. il quale avrebbe modificato per ben cinque volte la propria versione dei fatti.
2.3. Con il terzo si lamenta vizio di motivazione sui motivi di appello relativi alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento. In sede di gravame le difese avevano formulato specifiche censure circa la riconducibilità delle lesioni alla condotta degli imputati, rilevando che le stesse fossero compatibili con il salto del M.L. da un muretto di circa un metro. Su dette censure la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta, negando addirittura che fossero state formulate.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. Con il quinto criticano la immotivata riduzione della provvisionale. Con il sesto denunciano illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al dispositivo, dato che la Corte di appello afferma che i motivi di impugnazione sono infondati, salvo poi riformare parzialmente, in dispositivo, la sentenza di primo grado, senza confermare espressamente le residue statuizioni. Z Con il settimo deducono