Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/02/2020, n. 03070

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/02/2020, n. 03070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03070
Data del deposito : 10 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4871-2018 proposto da: S M, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, G L;

- ricorrente -

contro

UNICREDIT SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI

54, presso lo studio dell'avvocato F T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 516/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A A D.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Unicredit (al tempo, con la diversa denominazione di s.p.a. Banca dell'Umbria 1462) ha chiesto, e ottenuto dal Tribunale di Perugia, l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di M S, per saldo passivo di conto corrente. 2.- L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando di essere debitrice e formulando anzi domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causatile dall'illegittimo comportamento della Banca. Più in particolare, ella ha assunto che la Banca aveva illegittimamente addebitato sul suo personale conto corrente un assegno bancario che era per contro riferibile alla s.p.a. Foremark, posto che sulla chartula del titolo la sottoscrizione, che vi aveva apposto, era accompagnata dall'indicazione «amministratore» e dal timbro di detta società («Foremark s.p.a. - L'amministratore»), ha lamentato, altresì, la illegittimità degli addebiti della commissione di massimo scoperto e degli interessi segnati a seguito dell'addebito dell'importo recato sull'assegno, nonché l'effettuata applicazione di interessi oltre la soglia massima consentita dalla normativa antiusura. 3.- Con sentenza depositata nell'ottobre 2012, il Tribunale di Perugia ha rigettato le richieste formulate dall'opponente, così confermando il decreto ingiuntivo. Ric. 2018 n. 04871 sez. M1 - ud. 10-09-2019 -2- M S ha allora proposto appello avanti alla Corte di Perugia. Che lo ha respinto con sentenza depositata in data 6 luglio 2017. 4.1.- Ha ritenuto in particolare la Corte territoriale che bene aveva fatto la Banca a pagare l'assegno in questione, addebitandone l'importo sul conto personale di M S;
che l'addebito così effettuato aveva prodotto un «inevitabile scoperto di valuta», essendo la relativa «provvista pervenuta successivamente alla data di emissione del titolo»;
e che la Banca aveva «applicato gli interessi e le commissioni come da contratto». A base di tale convincimento la pronuncia ha posto l'osservazione, che dichiara attenere alla «irregolarità del titolo nella firma», che l'«aggiunta del timbro non ha rilevanza alcuna, dovendo la banca solamente verificare l'autenticità della firma e l'essere il firmatario il titolare del conto. Nessuna verifica doveva essere svolta circa il significato, l'autenticità e il valore della dicitura riportata nel timbro». 4.2.- Ha inoltre osservato la pronuncia della Corte umbra che, nel calcolo relativo all'eventuale usurarietà dei tassi applicati nella specie dalla Banca, non andava proprio considerato il peso economico prodotto dall'applicazione della commissione di massimo scoperto, posto che si trattava di vicenda anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/2009. 5.- Avverso questa pronuncia ricorre M S, articolando tre motivi di cassazione. Resiste, con controricorso, la s.p.a. Unicredit. La resistente ha anche depositato memoria. Ric. 2018 n. 04871 sez. M1 - ud. 10-09-2019 -3-
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi