Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1988, n. 3460
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L'indennità pari all'ottantadue per cento dello stipendio, prevista in favore del personale di volo in servizio all'estero, dall'art. 8, lett. B, punto 4, del C.C.n. Legge 13 marzo 1973 per i piloti dipendenti da compagnie a prevalente partecipazione statale, è da considerare come diaria o indennità di trasferta, in quanto Competenza che - come risulta dall'interpretazione del disposto contrattuale secondo i canoni ermeneutici enunciati dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. - ha funzione non solo retributiva ma anche risarcitoria, ancorché commisurata ad un elemento tipicamente retributivo quale lo stipendio. Essa, pertanto, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è assoggettabile a contribuzione previdenziale - con la conseguenza che ne deriva in tema di Determinazione della base pensionabile (art. 24 legge 13 luglio 1965 n. 859, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 30 luglio 1973 n. 484) - non per l'intero ma solo per il cinquanta per cento. ( Conf 3112/86, mass n 446120; ( Conf 3036/84, mass n 435073).*