Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2020, n. 27547
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
nte SENTENZA sul ricorso 6648-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall' avvocato 2020 D M;1715 - ricorrente -contro C C, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentato e difeso dall'avvocato M M;- controricorrente - nonchè contro C AGRIGENTO;- intimato - avverso la sentenza n. 1609/2013 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 11/09/2013 r.g.n. 1356/2010;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso;udito l'Avvocato D M;udito l'Avvocato M M. RG n 6648/2014 FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Palermo , in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento , ha accolto la domanda di C C, già dipendente del Comune di Agrigento dal 1970 al 2006 con inquadramento nell'ex VIII qualifica, volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio atteso che, nell'ultimo periodo lavorativo ,aveva avuto il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ,ma il trattamento di fine servizio gli era stato liquidato con riferimento alla data immediatamente precedente al primo degli incarichi direttivi ricevuto (1/3/1999) sebbene il rapporto di lavoro fosse proseguito senza soluzione di continuità . Aveva chiesto pertanto il ricalcolo del trattamento assumendo come base le ultime retribuzioni percepite come dirigente e sulla base della complessiva anzianità maturata ,tenuto conto che il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità . La Corte territoriale ha esposto che l'art 110 TU 267/2000, secondo il quale il conferimento di incarichi dirigenziali determinava la risoluzione di diritto del rapporto d'impiego del dipendente , non era applicabile alla fattispecie riguardando esclusivamente il personale estraneo ai ruoli dell'ente locale che conferiva l'incarico . Ha rilevato, infatti ,che si verificherebbe l'abnorme conseguenza della risoluzione del rapporto senza alcuna garanzia per il lavoratore della riassunzione (subordinata alla vacanza del posto )con effetto deterrente all'accettazione di tali incarichi da parte del personale di ruolo ;che l'utilizzo del termine di amministrazione di provenienza presupponeva una distinta amministrazione di destinazione ;che non era neppure richiamabile l'art 19, comma 6, Dlgs 165/2001,in base al quale il conferimento di incarichi dirigenziali determinava il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in quanto il rapporto nella fattispecie non veniva risolto ,ma subiva solo una fase di sospensione o di quiescenza senza interrompere l'anzianità ;che il principio di infrazionabilità dell'indennità PS desumibile dalla L n. 152/1968 non poteva essere derogato dall'ad 110 citato ;che ,infine ,non si era registrata di fatto alcuna interruzione del rapporto di lavoro, come riferito dal teste escusso, anche se una volta cessato l'incarico dirigenziale ritornava al profilo di origine di categoria D.RG n 6648/2014 La Corte ha, quindi ,concluso riconoscendo al C l'indennità premio di fine servizio in relazione all'anzianità complessivamente considerata , compreso il periodo di incarico dirigenziale, assumendo come base di calcolo la retribuzione degli ultimi 12 mesi percepita come dirigente . 2.Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un unico articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc .Resiste il C. Il comune di Agrigento è rimasto intimato . RAGIONI DELLA DECISIONE 3.Inps denuncia violazione dell'ad 110, 5 comma, TU 267/2000 , dell'art 4 L n. 152/1968 , dell'art 1, comma 9, DPCM 20/12/1999. Osserva che l'art 110 citato prevede la risoluzione di diritto del rapporto di impiego anche se relativo alla medesima amministrazione, così disponendo letteralmente la norma . Deduce che i periodi di lavoro a tempo determinato avrebbero potuto essere valutati solo ai fini della liquidazione del TFR ,ex DPCM del 1999 citato , e lo svolgimento di attività come funzionario, svolta in concomitanza, potrebbe dar luogo solo ad un compenso, trattandosi di mera prestazione di fatto alla quale non avrebbe potuto seguire alcun diritto di natura previdenziale Denuncia che la Corte territoriale non spiega perché sarebbe un deterrente ad accettare incarichi dirigenziali senza certezza di riassunzione, solo per il lavoratore che ha già un rapporto di lavoro con l'ente conferente, e non invece per il personale estraneo ai ruoli dell'amministrazione conferente. Lamenta che era irrilevante l'affermazione del C secondo cui aveva svolto sia funzioni dirigenziali sia mansioni di funzionario. Osserva che, a prescindere dalla mancanza di prova dello svolgimento di funzione di VIII livello avendo la Corte dichiarato tardiva la produzione documentale , l'applicabilità della disciplina del TFS o del TFR dipendeva non dalle mansioni svolte, ma dal tipo di rapporto di lavoro :se a tempo determinato o a tempo indeterminato. Deduce , infine, che il ricorrente non poteva essere contemporaneamente titolare di due distinti rapporti ed ,in ogni caso, anche a voler considerare RG n 6648/2014 l'unicità del rapporto di lavoro la retribuzione da prendere come base di calcolo era quella di funzionario.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi