Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2019, n. 20401

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La controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per il pagamento delle rette di degenza dei malati psichici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2019, n. 20401
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20401
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

20401-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Giurisdizione- - Primo Presidente f.f.- ANGELO SPIRITO prestazione socio assistenziali ad elevate FELICE MANNA - Presidente Sezione - integrazione sanitaria Ud. 04/06/2019 - ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU R.G.N. 27350/2017 Consigliere -ANTONIO GRECO GIACINTO BISOGNI - Consigliere - Rep. Car 20401 LUIGI GIOVANNI LOMBARD - Consigliere - e.u. ADRIANA DRONZO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - LINA RINO -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27350-2017 proposto da: ASL DI LECCE (AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato B C, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO CIARD;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato 329 L.R. 19 FEDERICO CAPPELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A M;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 1311/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/09/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere LINA RINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Claudio Ciardo e Paolo Achille Mirri. I FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus otteneva nei confronti della ASL di Lecce un decreto ingiuntivo per il pagamento delle rette insolute di ricovero del paziente G., dal 1974 ricoverato nella struttura per grave disabilità psichica, relative agli anni 2010-2011. 2. La ASL di Lecce proponeva opposizione, eccependo in limine il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
faceva presente di aver ricevuto il rimborso dalla ASL di provenienza del paziente (Cremona) quanto alla componente sanitaria della prestazione, e che la residua componente assistenziale, oggetto del decreto ingiuntivo, fosse a carico dell'assistito o del Comune di provenienza se questo fosse stato indigente. 3.- il Tribunale adito affermava la propria giurisdizione e, dopo aver qualificato le prestazioni erogate al lungodegente oggetto del decreto CR Ric. 2017 n. 27350 sez. SU - ud. 04-06-2019 -2- ingiuntivo come prestazioni socioassistenziali ad elevata integrazione sanitaria, a carico esclusivo dello Stato, rigettava l'opposizione.

4. la Corte d'Appello di Brescia rigettava l'impugnazione della ASL, ribadendo in primo luogo la giurisdizione del giudice ordinario, sulla base della ricostruzione dell'orientamento di legittimità in materia, affermando che la domanda giudiziale di un ente gestore diretta al rimborso di rette di degenza per le anticipate attività di assistenza e cure sanitarie a favore di un soggetto disabile psichico permane nella giurisdizione ordinaria perché non implica alcun sindacato su atti provvedimentali essendo quanto si richiede il corrispettivo di una obbligazione ex lege, in quanto prestazioni di integrazione socio- sanitaria;
affermava poi che l'obbligazione ex lege nasce nel momento dell'accoglimento del paziente nella struttura, individuando come obbligata la struttura sanitaria di residenza originaria del paziente, a prescindere dall'eventuale successivo trasferimento della residenza di questi. 5.-· La ASL di Lecce propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, tempestivamente notificato il 13.11.2017, nei confronti della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, per la cassazione della sentenza n. 1311 del 2017 della Corte d'Appello di Brescia, notificata il 14.9.2017, con la quale veniva rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sollevata dalla ASL già in primo grado e riproposta in appello.

6. Resiste al ricorso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. lf Ric. 2017 n. 27350 sez. SU ud. 04-06-2019 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE -1. Con il primo motivo, la ASL denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 133, primo comma, lett. c) e dell'art. 133, primo comma, lett. a) n. 2 del codice amministrativo. Afferma che l'assunzione dal parte del SSN delle spese di ricovero e cura dei pazienti prestate da strutture private non discende direttamente dalla legge ma è condizionata al rispetto di un apposito procedimento, che passa per le fasi di autorizzazione accreditamento presso il SSN e di stipula di una convenzione contrattuale tra la struttura privata erogatrice del servizio e la ASL, ed evidenzia che nella specie mancherebbe l'accreditamento della struttura, operante in provincia di Cremona, presso la ASL di Lecce, la quale non potrebbe essere obbligata a pagare in base al convenzionamento tra la struttura e la diversa ASL di Cremona. Quindi, riproponendo la censura di difetto di giurisdizione già 2. - proposta nei gradi di merito, afferma che in realtà non si discute del diritto del paziente alla prestazione, che è stata erogata e della quale non è mai stato chiesto il rimborso direttamente al paziente, ma del rapporto concessorio tra le ASL e le strutture sanitarie private convenzionate, sul quale deve poter giudicare il g.a. per individuare quale è la ASL obbligata al pagamento: competenza esclusiva del g.a. ex art. 133 co. 1 lett. a) n. 2. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa - applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonchè la violazione dell'art. 19 comma 13 della I.r. 33 del 2009 e dell'art. 13 della l.r. 31 del 1997 della Regione Lombardia. Rileva che la corte d'appello ha qualificato le prestazioni erogate in favore del G. come di natura socio-assistenziale, ad elevata Ric. 2017 n. 27350 sez. SU - ud. 04-06-2019 -4- R integrazione sanitaria, come tali erogate dalle aziende sanitarie e a carico del fondo sanitario, affermando che, per individuare il responsabile della spesa, debba farsi riferimento al collegamento territoriale esistente al momento del ricovero. Richiamando la normativa regionale, la ricorrente sostiene invece che debba farsi riferimento, quanto alle prestazioni delle quali si chiede il pagamento, alla residenza del paziente in riferimento al periodo per il quale viene chiesto il pagamento stesso: trattandosi di paziente già ricoverato in struttura lombarda e residente anagraficamente in un comune della Lombardia al 31.12.1998, ritiene che lo stesso sia a carico della ASL di residenza al momento della erogazione della prestazione e non della Asl di provenienza al momento del primo ricovero. Rileva anche che la ASL di Cremona le ha rimborsato la quota delle prestazioni a carico del SSN, rimanendo a suo carico la sola quota integrativa, e sostiene che, ove il ricorso fosse rigettato, la ASL Lecce si troverebbe a pagare per prestazioni assistenziali-sanitarie per le quali non ha ricevuto le relative risorse. ->

4. Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 8 bis, 8 ter, 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. riproponendo la tesi per cui la struttura che ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti non è accreditata con la Regione Puglia né convenzionata con la ASL di Lecce, e per questo non potrebbe pretendere il rimborso delle prestazioni erogate. Ne conseguirebbe l'inesigibilità del credito

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