Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2004, n. 12749

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sotto il profilo della esclusione del doppio grado di giurisdizione), dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità in controversie non eccedenti il valore indicato nell'art. 113, secondo comma, dello stesso codice. Il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, infatti, non essendo espresso dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria, può trovare in essa deroga e tale deroga, se correlata alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità, non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2004, n. 12749
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12749
Data del deposito : 9 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. G G - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C S I s.r.L, in persona dell'amministratore delegato ing. P P, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 94, presso l'avv. R V, difesa dall'avv. M C per procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
P D B;



- intimato -


per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Amatrice n. 9 dell'8-15 marzo 2002, notificata il 13 maggio 2002;

sentiti:
il Cons. Dott. G, che ha svolto la relazione della causa;

l'avv. C, per la ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M, il quale ha concluso per il rigetto del primo e dell'ottavo motivo del ricorso e l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P D B il 20 ottobre 2001 ha citato dinanzi al Giudice di pace di Amatrice la C S I s.r.l., ente gestore dell'acquedotto municipale del Comune di Leonessa, per ottenere il rimborso della somma di lire 647.515, che assumeva indebitamente versata, a titolo di canone per l'erogazione dell'acqua potabile dal 1997 al 2000, sulla base della fatturazione di un consumo minimo presunto non corrispondente al consumo effettivo.
La C si è costituita, contestando pregiudizialmente la giurisdizione e la competenza del Giudice adito, e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della validità ed efficacia del patto contrattuale che stabiliva detto consumo minimo.
Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 15 marzo 2002 e notificata il 13 maggio successivo, ha affermato la propria giurisdizione, sul rilievo che la controversia era inerente ad obbligazioni contrattuali ed investiva solo indirettamente i provvedimenti tariffari del Comune, ha affermato anche la propria competenza, ed ha accolto la domanda di rimborso limitatamente alla somma di lire 514.069.
La C, con atto notificato il 12 luglio 2002, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi, ed inoltre, con l'ultima parte del ricorso, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 113 secondo comma e 339 terzo comma cod. proc. civ.. Il Di Battista non ha presentato controdeduzioni.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 primo comma cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'illegittimità costituzionale dell'art. 339 terzo comma cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che le sentenze rese dal giudice di
pace secondo equità in controversie non eccedenti il valore di due milioni di lire (arti 13 secondo comma cod. proc. civ.) non sono appellabili, e così ne consente l'impugnazione soltanto con il ricorso per Cassazione a norma dell'art. Ili della Costituzione, è dedotta sotto il profilo che l'esclusione del doppio grado di giurisdizione, anche per violazioni di natura processuale e per tematiche sostanziali riproponibili in un numero elevato di rapporti, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, implicando una diversità di trattamento non giustificata dal modesto valore della causa, ed anche una menomazione del diritto di difesa, per i limiti e gli oneri connessi al ricorso per Cassazione. La questione, pur se non rispondente all'interesse della C nella presente sede processuale, in quanto l'eventuale incostituzionalità del citato art. 339 determinerebbe all'ammissibilità del ricorso, va ugualmente affrontata, in relazione ai poteri d'ufficio di questa Corte, ed è prioritaria rispetto alla problematica sulla giurisdizione, proprio in ragione della sua inerenza all'ammissibilità dell'impugnazione per Cassazione.
La questione medesima è manifestamente infondata.
Il principio del doppio grado di giurisdizione di merito è espresso non dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria, di modo che può trovare in essa deroga.
Tale deroga, se correlata alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità, non si espone a sospetti di violazione dei menzionati artt. 3 e 24 della Costituzione, tenendosi conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del tema del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine (v., ex pluribus, Cass. 6 aprile 2000 n. 4326, 3 agosto 2000 n, 10190;
cfr. anche Cass. s.u. 3 ottobre 1995 n. 10389). Con il primo motivo del ricorso la C sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La causa, ad avviso della ricorrente, sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del dlgs. 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, dato che è inerente alla materia
dei pubblici servizi, e che l'eccezione a tale giurisdizione prevista dal secondo comma lett. e) per i "rapporti individuali di utenza con soggetti privati" si riferirebbe ai rapporti costituiti con enti privati gestori del servizio idrico, non dunque con enti pubblici o con enti che operino quale longa manus di enti pubblici;

apparterrebbe comunque alla giurisdizione di legittimità del medesimo giudice amministrativo, coinvolgendo provvedimenti e direttive tariffarie, cui si correlano posizioni di interesse legittimo.
Il motivo è infondato, con riguardo ad entrambe le deduzioni. Quanto alla prima, va rilevato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dal citato art. 33, come si è già affermato con sentenza 28 aprile 2004 n. 8103 (proprio in relazione al servizio idrico municipale), trova eccezione per i rapporti la cui fonte regolatrice sia non di natura amministrativa o concessoria, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla qualità (pubblica o privata) delle parti.
Tali rapporti sono affidati, secondo le comuni regole sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario. A conferma del principio ed a confutazione della diversa esegesi proposta dalla ricorrente, va osservato che l'eccezione in esame riguarda i rapporti individuali di utenza "con" soggetti privati (non "fra" soggetti privati), ed inoltre trova base logica nella circostanza che le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono quei profili relativi all'an od al quomodo dell'espletamento del pubblico servizio che giustificano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cass. s.u. 9 agosto 2000 n. 558, 10 giugno 2003 n. 9297). Quanto alla seconda deduzione, si deve osservare che la domanda dell'utente e la domanda riconvenzionale della C sono attinenti a posizioni di dare ed avere discendenti da un contratto stipulato su basi paritetiche, quindi a diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice ordinario, mentre pongono quesiti sulla validità ed operatività di atti amministrativi in materia tariffaria non in via principale, per conseguire una pronuncia al riguardo con autorità di giudicato, ma in via meramente incidentale e delibativa, senza quindi 7 interferire sul petitum sostanziale, in relazione al quale va determinata la giurisdizione (v. Cass. s.u. 1 giugno 2000 n. 384, 9 agosto 2001 n. 10976, 27 giugno 2002 n. 9338, 17 luglio 2003 n. 11188). Per la decisione sugli altri motivi del ricorso gli atti devono essere rimessi al Primo presidente, al fine della designazione di Sezione semplice (art. 142 disp. att. cod. proc. civ.).

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