Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2018, n. 18151
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C G nato il 25/09/1971 a AGRIGENTO avverso la sentenza del 01/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore R A Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. C G ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 1/03/2017, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Agrigento del 17/02/2016, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 75 commi 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, perché circolando a bordo del motociclo Yamaha Majestic 250 cc con la patente revocata dal Prefetto, violava la relativa prescrizione di "vivere onestamente e rispettare le leggi dello Stato", inerente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per anni due, applicata dal Tribunale di Agrigento. In Licata il 19 giugno 2015. 2. Denuncia il ricorrente violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., perché a) la sentenza impugnata non avrebbe sottoposto a revisione critica le motivazioni della sentenza di primo JIA" et4A grado, croantrzo—avrebbe riprodotto alla lettera il contenuto, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dall'appellante;b) il Chiazza non faceva che trasgredire a precetto del codice della strada, senza realizzare alcuna condotta che potesse anche solo presuntivamente mettere a repentaglio l'incolumità di altri utenti della strada e di comuni cittadini, sicché non poteva ritenersi configurabile il delitto contestato.
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