Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/05/2022, n. 19975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/05/2022, n. 19975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19975
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M DE nato a COSENZA il 16/11/1980 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di T avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di M D;

OSSERVA

Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. risulta generico in quanto privo di una reale articolata critica (la sentenza sarebbe stata emessa in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.);
considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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