Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2023, n. 17913
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Testo completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da P E, nata a Pietrasanta il 07/02/1968 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 01/10/2021;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione;
letta la memoria scritta del difensore dell'imputata, Avvocato F V, che si è associato alle conclusioni del PG4.t `7"(""
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 1° ottobre 2021 ha parzialmente confermato quella di condanna in primo grado emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarando l'intervenuta prescrizione in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e mantenendo la pena inflitta dal primo giudice (mesi due e giorni venticinque di reclusione) in relazione al solo delitto residuo: resistenza a pubblico ufficiale (fatti avvenuti il 23 gennaio del 2015).
2. Avverso la condanna in appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, deducendo un unico motivo declinato quale violazione di legge processuale in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen. La Corte di appello - si denuncia - ha violato il divieto di reformatio in
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione;
letta la memoria scritta del difensore dell'imputata, Avvocato F V, che si è associato alle conclusioni del PG4.t `7"(""
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 1° ottobre 2021 ha parzialmente confermato quella di condanna in primo grado emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarando l'intervenuta prescrizione in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e mantenendo la pena inflitta dal primo giudice (mesi due e giorni venticinque di reclusione) in relazione al solo delitto residuo: resistenza a pubblico ufficiale (fatti avvenuti il 23 gennaio del 2015).
2. Avverso la condanna in appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, deducendo un unico motivo declinato quale violazione di legge processuale in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen. La Corte di appello - si denuncia - ha violato il divieto di reformatio in
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