Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 03238
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D A, nato a Ciconio il 28/02/1952 M C D, nata a Torino il 17/12/1963 avverso la sentenza del 14/03/2019 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A M A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, in relazione alle disposizioni in materia di confisca, e senza rinvio in punto di omessa revoca delle pene accessorie. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 marzo del 2019 la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino del 22 marzo 2016, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati erano stati condannati per reati tributari. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, per intervenuta prescrizione dei reati, e ha confermato nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto, tramite i difensori e con unico atto, ricorsi per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 20 in relazione all'art. 157 cod. pen., sul rilievo che la prescrizione, quale causa estintiva del reato, impedisce automaticamente l'applicazione della pena, sia principale che accessoria, mentre nel caso di specie le pene accessorie non sono state revocate. 2.2. Con un secondo motivo, si lamenta l'inosservanza degli artt.: 322-ter cod. pen.;1, comma 75, lettera o), della legge n. 90 del 2012;12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000;25, secondo comma, Cost.;7 CEDU;1 e 2, primo comma, cod. pen. Vi sarebbe un'erronea applicazione retroattiva della sanzione della confisca per equivalente del profitto del reato, non ancora prevista ex lege al tempo dei reati per cui si procede: essa sarebbe stata introdotta soltanto nel 2012, a fronte di fatti asseritamente commessi al più tardi nel 2011. Analoghe considerazioni, poi, varrebbero secondo la difesa per l'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale è stato introdotto nel 2015 ed è pertanto successivo rispetto ai fatti in oggetto. 2.3. In terzo luogo, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca per equivalente per incompatibilità con la sentenza di prescrizione del reato. La confisca per equivalente, infatti, avendo carattere afflittivo e, dunque, natura sostanziale di pena, non potrebbe essere applicata retroattivamente, diversamente dalla confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza.
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