Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2022, n. 05620

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2022, n. 05620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05620
Data del deposito : 17 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUYO PALOMINO GARY ALEXANDER nato il 25/02/1989 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di Mvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di M, con sentenza del 12/12/19, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di M in data 13/6/2018, nei confronti di LUYO PALOMINO GARY ALEXANDER per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che nel caso di specie difetterebbe il nesso strumentale tra la violenza minaccia posta in essere (finalizzata a farsi vendere/consegnare delle birre) e la sottrazione della somma dalla cassa, della quale la persona offesa si è accorta in un momento solo successivo, addirittura ipotizzando che il responsabile fosse il proprio dipendente e non l'imputato. Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione cui pervengono giudici i di merito, peraltro fondata sulla mera prossimità della cassa al frigorifero dove si stava svolgendo la colluttazione, sarebbe giuridicamente errata. A fronte del dettato normativo, che prevede che l'impossessamento avvenga "mediante" violenza o minaccia, infatti, difetterebbe l'elemento oggettivo del reato e il riferimento contenuto in sentenza all'elemento psicologico sarebbe del tutto inconferente.

1.2. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta credibilità della persona offesa. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione della Corte territoriale in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, fondata sulla considerazione che il teste avrebbe voluto "deresponsabilizzare" il ricorrente e che pertanto ciò lo renderebbe credibile, è manifestamente illogica e contrasta con il tenore complessivo delle dichiarazioni rese.

2. In data 20 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi