Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/07/2019, n. 19655
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n.955-2018 proposto da: ATTI VITA' EDILIZIE s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con procura speciale a margine del ricorso;- ricorrente -contro CURATELA DEL FLLIMENTO DELLA xvinviTAi EDILIZIE s.r.l. in persona del curatore p.t.;PROCURA GENERALE DELLAREPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA;PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DISIRACUSA;ACCOLLA VINCENZO;- intimati - avverso la sentenza n. 2015/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/11/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere relatore Ddott. R C. FTTI DI CAUSA Con sentenza del 28.6.17, il Tribunale di Siracusa, su istanza di V A e su richiesta del Pubblico Ministero, dichiarò il fallimento della Attività Edilizie s.r.I., che propose reclamo, adducendo: la violazione dell'art. 15, comma terzo, legge fall., per essere decorso, tra la data della notificazione del ricorso e quella dell'udienza di convocazione, un termine inferiore a gg. 15;l'insussistenza del credito fatto valere;l'erroneo riconoscimento dei debiti allegati dal Pubblico Ministero nella sua richiesta di fallimento. Si costituì la Procura presso il Tribunale di Siracusa. Con sentenza emessa il 6.11.17, la Corte d'appello di Catania rigettò il reclamo, osservando che: non sussisteva la violazione dell'art. 15, comma terzo, legge fall. e, dunque, del diritto di difesa in quanto la società fallita si era costituita senza nulla contestare, né nella memoria difensiva, né all'udienza prefallimentare, cui non aveva partecipato e in cui avrebbe almeno potuto opporre la mera riserva in ordine all'asserita violazione. La Attività Edilizie s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non si sono costituite le parti intimati alle quali il ricorso è stato notificato. Ric. 2018 n. 00955 sez. M1 - ud. 02-04-2019 -2-