Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2023, n. 13975

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Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento al ricorso proposto da un privato, sul cui fondo erano state installate delle condutture deputate a convogliare le acque reflue di diversi Comuni in un depuratore, avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni competenti sulla sua domanda finalizzata alla costituzione di una servitù pubblica di acquedotto ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001, o, in mancanza, alla cessazione dell'occupazione illegittima, con conseguente ripristino e restituzione dei terreni).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2023, n. 13975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13975
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 14331/2022 Numero sezionale 226/2023 Numero di raccolta generale 13975/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP GUIDO RAIMONDI - Primo Presidente f.f. - CONTENZIOSO FELICE M - Presidente di Sezione - Ud. 09/05/2023 - E M - Consigliere - CC LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - R.G.N. 14331/2022 E S - Consigliere - Rep. M D M - Consigliere - A G - Consigliere - M M - Consigliere - R M - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14331-2022 proposto da: UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato D V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A D L e S M;

- ricorrente -

contro

B U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato A M, che Numero registro generale 14331/2022 Numero sezionale 226/2023 Numero di raccolta generale 13975/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati E B, M D B;

- controricorrente -

HSERVIZI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL FORTE TIBURTINO 98, presso lo studio dell'avvocato R B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO FIORONA;
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 5, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARBARA DE MASIS;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché

contro

COMUNE DI BONATE SOPRA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 62/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere R M.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza ora impugnata, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di cognizione diretta, ha deciso sul ricorso avverso il silenzio serbato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e dal Comune di Bonate Sopra sulla domanda svolta da B U e finalizzata all'adozione di un provvedimento costitutivo di una servitù pubblica di acquedotto su terreni di sua proprietà, con determinazione dell'indennità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU - ud. 09-05-2023 -2- Numero registro generale 14331/2022 Numero sezionale 226/2023 Numero di raccolta generale 13975/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 2. In particolare, la richiesta di Beretta, come si evince dalla sentenza ora impugnata, era preordinata, tramite l'adozione del provvedimento costitutivo di servitù ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, alla cessazione della illecita occupazione dei terreni di sua proprietà siti nel Comune di Bonate Sopra (BG), nel cui sottosuolo sono state posizionate talune condotte di fognatura attualmente impiegate dall'attuale gestore del Servizio Idrico Integrato locale, società UniAcque S.p.A. per il convogliamento delle acque reflue del Comune di Bonate Sopra e dei Comuni del "Ramo Brembo" al depuratore di Brembate.

3. Il Giudice adito ha ritenuto, allo stato, di non provvedere sulle ulteriori domande formulate nel ricorso – “ulteriori richieste che presuppongono un diniego (ancora non manifestato)” (così si legge nella sentenza impugnata) - stante l'eventuale pieno soddisfacimento nella risposta all'istanza e, in considerazione della complessità della vicenda, ha assegnato alle parti evocate in giudizio il termine di novanta giorni per la pronuncia sull'istanza.

4. Le ulteriori domande, si nota per completezza, inerivano all'accertamento dell'obbligo dell'ente o società giudicata competente ai fini di causa, di concludere, con urgenza, il procedimento con l'adozione dell'atto di costituzione di servitù di acquedotto e passaggio sui terreni del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42-bis del d.P.R. n.327/2001, ovvero con un provvedimento espresso finalizzato alla immediata restituzione dei terreni medesimi previa riduzione in pristino, in ogni caso determinando l'indennizzo dovuto al ricorrente alla stregua dei criteri indicati in ricorso.

5. Il Tribunale decidente ha ritenuto, alla luce dei fatti dedotti, sussistente un obbligo dei soggetti evocati in giudizio di fornire al privato una risposta esplicita, anche di segno negativo, su tutte le circostanze indicate nell'istanza del 27 ottobre 2020. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU - ud. 09-05-2023 -3- Numero registro generale 14331/2022 Numero sezionale 226/2023 Numero di raccolta generale 13975/2023 Data pubblicazione 22/05/2023 6. Avverso tale sentenza ricorre Uniacque s.p.a.con ricorso affidato a tre motivi;
resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e HServizi S.p.A. (già Hidrogest S.p.A.), avverso i quali ha resistito, con controricorso, B U;
la parti hanno depositato memorie illustrative.

7. Il Comune di Bonate sopra è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Con il primo motivo del ricorso principale di Uniacque si deduce violazione dell'art. 143, r.d. n.1775/1933 e difetto di giurisdizione del TSAP per l'erronea statuizione (implicita) del TSAP in merito alla giurisdizione.

9. Si assume che il Tribunale Superiore, pur a fronte di una specifica eccezione di Uniacque puntualmente sollevata, non si sia espresso sul punto ma, nel decidere la causa, abbia ritenuto il ricorso inerente alla propria giurisdizione. 10. Si ritiene la statuizione errata, e da riformare, perché la controversia rientra nell'alveo della materia espropriativa senza alcuna attinenza diretta col tema delle acque

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