Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2018, n. 22753

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2018, n. 22753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22753
Data del deposito : 22 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S G, nato a Vimercate il 26/04/1959 avverso la sentenza del 19/04/2017 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 aprile 2017, la Corte d'appello di Milano, decidendo il gravame proposto da G S, ha confermato - riducendo soltanto la pena infitta - la sentenza con cui il medesimo è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver omesso il versamento di ritenute certificate negli anni d'imposta 2009 e 2010. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Vengono denunciati i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 43 e 45 cod. pen. e degli artt. 238-bis, 125, comma 2, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e travisamento della prova per non essere stata riconosciuta l'assoluta impossibilità del ricorrente, per fatti esterni a lui non imputabili, di adempiere al debito d'imposta, ciò che ne escluderebbe la penale responsabilità per forza maggiore o mancanza di dolo. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe valutato i fatti accertati da due sentenze irrevocabili che per tale ragione avevano assolto il ricorrente da analoghi reati e l'intervenuto versamento a Equitalia della somma di Euro 287.000 negli anni 2010 e 2011 quale pagamento di pregressi debiti tributari rateizzati, mentre sarebbe illogico il riferimento alla cessione d'azienda effettuata nell'anno 2013, vale a dire successivamente ai fatti contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo afferente alla violazione dell'art. 45 cod. pen. è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la situazione rappresentata dal ricorrente, quand'anche corretta in fatto, non potrebbe integrare gli estremi della forza maggiore, giusta il consolidato principio secondo cui, in tema di reati fiscali omissivi, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128). In detta sentenza questa Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità. Nel caso di specie, il ricorrente allega di aver tentato di porre rimedio alla crisi di liquidità con la rateizzazione del pregresso debito fiscale, scegliendo di pagare le rate del medesimo piuttosto che di onorare le successiva obbligazioni, sicché tenuto anche conto che la crisi d'impresa e le difficoltà aziendali erano presenti sin dal 2007, come attestano sia la sentenza impugnata, sia, con maggior incisività, quella conforme di primo grado - difetta il requisito del fatto esterno imprevisto ed imprevedibile. Nella motivazione della citata sentenza - che richiama numerosi precedenti conformi e che il Collegio integralmente condivide - si legge che «la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente», sicché questa Suprema Corte «ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986;
Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880;
Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bognini, Rv. 250805;
Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232;
Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495;
Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).
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