Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2023, n. 00842
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: B AO nato a FOGGIA il 09/03/1989 RUBINO VITTORIO nato a FOGGIA il 11/02/1993 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A V che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello cli Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia in composizione monocratica, in data 10.10.2018, aveva condannato B A e R V, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 5), c.p., in rubrica loro ascritto, per i quali erano stati tratti in arresto in flagranza da personale della stazione dei CC. di Sant'Agata di Puglia. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando 1) violazione di legge e vizio di motivazione, per nor avere il giudice di primo grado definito il procedimento a loro carico con il rito alternativo del giudizio abbreviato, nonostante gli imputati ne avessero fatto richiesta;2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito, anche con riferimento alla esclusione dell'ipotesi di furto tentato. 2.1. Con requisitoria scritta del 25.8.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4. Generico appare il primo motivo dì ricorso, in quanto i ricorrenti non si confrontano con la ragione per cui il giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato. E invero, come si evince dalla lettura degli atti, ammessa in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, sin dall'instaurazione del giudizio di primo grado in conseguenza dell'arresto in flagranza di reato, gli imputati avevano formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis, c.p., sino a quando, all'udienza del 19.10.2016, era stato dichiarato aperto il dibattimento, senza che venisse proposta richiesta di definizione con il rito alternativo del giudizio abbreviato. Si giungeva, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 13.11.2017, in presenza di un nuovo difensore di fiducia degli imputati e di un giudice in diversa composizione fisica, che aveva disposto il rinvio all'udienza del 19.1.2018, per consentire agli imputati l'accesso alla messa alla prova ovvero a eventuali riti alternativi. Anche nell'udienza del 19.1.2018 il giudice procedente aveva disposto rinvio alla successiva udienza del 9.3.2018, ma solo ai fini di consentire agli imputati di accedere alla messa alla prova, udienza nel corso della quale i prevenuti, a mezzo del nuovo difensore di fiducia, avevano chiesto di poter definire il processo con il rito alternativo del giudizio abbreviato, richiesta che il tribunale aveva rigettato, perché tardiva, procedendo a nuova dichiarazione di apertura del dibattimento. Ebbene i ricorrenti nessun rilievo formulano sulla ritenuta tardività della richiesta di giudizio abbreviato e tale omissione, come si è detto, giustifica da sola l'inammissibilità, per genericità, del primo mol:ivo di impugnazione. Appare, tuttavia, opportuno sottolineare anche la fondatezza della decisione assunta dal giudice di primo grado. La richiesta di giudizio abbreviato, infatti, è atto del predibattirnento, che ovviamente prescinde dalla composizione fisica dell'organo giudicante, tanto è vero che ove le parti abbiano formulato richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a norma dell'art. 452, comma secondo, c.p.p., e, rinviatosi il dibattimento ad altra udienza senza che il giudice abbia ancora provveduto su tale richiesta, intervenga un mutamento dell'organo giudicante, la richiesta non deve essere reiterata dinanzi al nuovo giudice (cfr. Sez. 6, n. 397 del 01/10/1998, Rv. 213437). Se ciò è vero, come è vero, vale anche il principio inverso, per cui, aperto il dibattimento all'udienza del 19.10.2016, senza che venisse formulata richiesta di definizione del procedimento con il rito alternativo del giudizio abbreviato, il successivo mutamento della persona fisica del giudice procedente non avrebbe potuto consentire di ritenere tempestiva la relativa richiesta, pur avendo il nuovo giudice rimesso in termini anche a tal fine gli imputati con il provvedimento adottato all'udienza del 13.11.2017. D'altro canto, alla successiva udienza del 19.1.2018, gli imputati avevano ottenuto un rinvio all'udienza del 9.3.2018, sempre nel tentativo di poter beneficiare della sospensione del procedimerCo con messotalla prova (loro obiettivo originario), che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è alternativa alla richiesta di giudizio abbreviato (cfr. Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017, Rv. 272570), sicché una volta formulata istanza sospensione del procedimento per messa alla prova, la richiesta di accedere al giudizio abbreviato rappresentata formalmente solo all'udienza del 9.3.2018 deve ritenersi comunque tardiva.
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