Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/2009, n. 20656
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Ove una banca sia creditrice di una somma a titolo di mutuo e tale credito sia garantito da ipoteca su un bene immobile poi acquistato da un terzo, il soddisfacimento dell'intero credito garantito, comprensivo di interessi, attraverso l'espropriazione forzata individuale o fallimentare in danno del debitore, estingue anche l'ipoteca nei confronti del terzo; ne consegue che - dichiarato il fallimento del mutuatario - la banca, potendo agire anche nei confronti del terzo nei limiti della somma garantita, al fine di provare l'esatto ammontare del credito residuo non può valersi dell'efficacia probatoria dell'estratto conto dichiarato conforme alle scritture contabili, ma deve provare tale ammontare in base alla verifica giudiziale in sede fallimentare.
Gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943 cod. civ. devono contenere l'esplicitazione di una pretesa idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora; ne consegue che - ove un bene immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario sia acquistato da un terzo - in caso di fallimento del mutuatario, l'atto di insinuazione al passivo del fallimento proposto dalla banca creditrice ha natura di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, mentre non può valere, ai medesimi fini interruttivi, nel diverso giudizio proposto dal terzo acquirente al fine di far valere la prescrizione indiretta dell'ipoteca a causa della prescrizione del credito con essa garantito, poiché l'atto proveniente da un terzo non può integrare gli estremi del riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI N L F - Presidente -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5285/2005 proposto da:
IMMOBILIARE CAVOUR SRL 01343310171, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato B F L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R A giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BNL SPA;
- intimati -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, Sezione Seconda Civile, emessa il 07/01/04, depositata il 23/01/04, R.G.N. 246/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/05/2009 dal Consigliere Dott. M M C;
udito l'Avvocato FANCESCO LUIGI BRASCHI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 4 maggio 1998 la s.r.l. Immobiliare Cavour conveniva dinanzi al Tribunale di Brescia la B.N.L., il fallimento Le Francois e Caterina Dalai, Brunelli Francesco e Adriano, deducendo: 1) con atto del 27 febbraio 1991 aveva acquistato dai Dalai e Brunelli un capannone ad uso industriale su cui i venditori avevano concesso ipoteca in data 22 aprile 1989 a garanzia di un mutuo fondiario erogato dalla B.N.L., garantito altresì da altra ipoteca su altro capannone della società Le Francois, venduto nel maggio 1994 per L. 510 milioni, e da titoli costituiti in pegno a favore della stessa B.N.L., per un valore nominale di L. 90 milioni, su cui pendeva lite giudiziaria;
2) nel 1992 la società le Francois era fallita e la B.N.L. si era insinuata nel passivo fallimentare;
3) il credito della B.N.L. era quindi da ritenere soddisfatto e tuttavia la banca non aveva provveduto a cancellare l'ipoteca, con conseguenti danni. Concludeva, previo accertamento dell'estinzione del debito, per la cancellazione dell'ipoteca e per la condanna della B.N.L. al risarcimento dei danni;
in via subordinata per la determinazione del residuo credito della Banca, dichiarandosi pronta ad estinguerlo, con rivalsa verso gli altri convenuti.
Si costituiva soltanto la B.N.L. contestando la domanda poiché da propria documentazione contabile risultava che alla data del 16 novembre 1998 il credito residuo garantito da ipoteca ammontava a L. 193.186.499 oltre interessi legali e spese di procedura esecutiva. Gli altri convenuti restavano contumaci.
Con sentenza del 25 settembre 2001 il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda di cancellazione della garanzia ipotecaria poiché dalla sentenza del Tribunale fallimentare del settembre 1994, risultava che la B.N.L. si era insinuata nel passivo fallimentare della società Le Francois, dichiarato nel 1992, per l'intero ammontare del credito privilegiato di L. 523.728.941, verosimilmente comprensive degli interessi fino al maggio 1994, sì che, considerato il ricavato di L. 510 milioni per la vendita, nel maggio 1994, dell'immobile pignorato e che la curatela aveva assegnato alla banca una somma di cui non era provato l'ammontare essendo le controparti contumaci e neppure comparse per rendere l'interpello - ma che era da ritenere prossimo alla somma richiesta - ammontante nel maggio 1998, secondo una nota della stessa B.N.L. a L. 489.146.689 - non erano attendibili le scritture contabili della medesima secondo le quali al novembre 1998 residuava un credito ancora di L. 193.186.499, tanto più che detta banca era in possesso di titoli, pignorati, per circa L. 90 milioni, e perciò, ai sensi dell'art. 2878 sub 3 c.c., il debito, anche tenuto conto del comportamento di detta banca che non agiva per soddisfare il saldo di esso, era da ritenere estinto e