Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 05/10/2022, n. 28992

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 05/10/2022, n. 28992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28992
Data del deposito : 5 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e – ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8925-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA -SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, con ordinanza n. 904/2022 depositata il 30/03/2022 nella causa tra: SOGIP S.R.L. UNIPERSONALE;
-ricorrente non costituita in questa fase -

contro

Ric. 2022 n. 08925 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 2 - CSEA - CASSA SERVIZI ENE RGETICI E AMBIENTALI (ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico), RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;
-resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G L, il quale ha chiestodi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO CHE

SO.G.I.P. s.r.l. unipersonale, società con socio unico (il Comune di Acireale), affidataria del servizio idrico e della distribuzione del gas per usi civili ed industriali, proponeva ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, avverso la cartella di pagamento di euro 110.665,82, notificata da Agenzia Riscossione Sicilia s.p.a., per conto della Cassa per i Servizi energetici e ambientali – CSEA, a titolo oneri generali di sistema e componenti tariffarie emergenti dalle dichiarazioni periodiche riguardanti la propria attività, dichiarazioni che i distributori di energia elettrica e gas devono inoltrare a CSEA, anche ai fini dell’esazione nel caso di mancato versamento del dovuto. L’Agente della riscossione e la CSEA si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso, la seconda eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice tributario. L’adita Commissione, con sentenza n. 2601/20, depositata il 22/6/2020, declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che le somme di cui alla cartella di pagamento non rappresentano entrate pubbliche destinate al bilancio Ric. 2022 n. 08925 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 3 - dello Stato, né sono oggetto di prelievo coattivo mediante procedure di diritto pubblico. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, innanzi al quale veniva tempestivamente riassunto il giudizio, con sentenza n. 904/2022, pubblicata il 30/3/2022, ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., osservando, in particolare, che la Cassa per i Servizi energetici e ambientali, ente pubblico economico ha esercitato nei confronti dell’odierna ricorrente (SO.G.I.P. s.r.l. unipersonale) attività di accertamento e di esazione, di cui alle citate lettere a) e b) dello Statuto, all’esito di un controllo ispettivo nell’ambito del quale: sono state rilevate differenze tra i valori dichiarati alla Cassa e quanto emerso dal sistema contabile dell’azienda;
è stato rilevato che nella compilazione delle dichiarazionil’azienda non aveva usato il criterio di competenza . Ad avviso del Giudice amministrativo alla luce delle funzioni assegnate per legge alla CSEA, e delle pretese in concreto fatte valere nei confronti di Sogip srl, deve ritenersi che non vi sia stato alcun esercizio di potere amministrativo che lasci configurare posizioni di interesse legittimo conoscibili dal g.a.;
al contrario, ritiene il Collegio che la società ricorrente vanti posizioni di diritto soggettivo alla corretta determinazione dell’eventuale debito sorto nei confronti della Cassa . Ne discende, come ha evidenziato il Giudice ad quem, che non si verte in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dall’art. 133 c.p.a. (almeno in quelle di cui alla lettera l) e che, invece, l’atto di esazione posto in essere dalla Riscossione Sicilia spa su incarico della CSEA, sia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario . Nessuna delle parti in causa ha svolto attività difensiva. Ric. 2022 n. 08925 sez. SU -ud. 27-09-2022 - 4 -
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