Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/07/2021, n. 20433

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/07/2021, n. 20433
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20433
Data del deposito : 16 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza richiesto d’ufficio da: TRIBUNALE DI GENOVA con ordinanza 25.11.2019 ai sensi dell’art.45 c.p.c., nel procedimento promosso da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la dichiarazione di fallimento di Italian Yachts s.p.a. n.157/2019 R.R.C.C.;
lette le conclusioni del P.G. in persona del sostituto procuratore generale dr. G N che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Massa;
RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 1 di 7 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 dal Consigliere relatore dott. M F;

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

1. il Tribunale di Genova, ricevuti gli atti di istruttoria prefallimentare promossa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per la dichiarazione di fallimento di Italian Yachts s.p.a. avanti al Tribunale di Massa, a seguito della declinatoria della competenza dichiarata dal primo giudice adito con decreto 5.6.2019, ha a sua volta escluso la propria, così rimettendo gli atti a questa Corte per regolare un conflitto negativo;

2. il tribunale ha rilevato che: a) la società debitrice, ammessa al concordato preventivo, ne aveva conseguito l’omologazione, con decreto dello stesso Tribunale di Genova del 21.1.2014;
b) successivamente, Agenzia delle Entrate – Riscossione, assumendo l’inadempimento del concordato e la sussistenza di crediti fiscali per circa 33 mln euro, portati anche da iscrizioni a ruolo, con avvisi di accertamento e di addebito senza esito, instava per il fallimento, chiesto davanti al Tribunale di Massa;
c) la menzionata declinatoria discendeva dal riscontro che davanti al diverso Tribunale di Genova pendeva il concordato, operando tale procedura in senso attrattivo, con ‘continenza della procedura prefallimentare’ e dalla circostanza della ineffettività della sede legale, pur trasferita in Massa il 9.8.2010, mentre in precedenza era nel circondario del Tribunale di Genova;
d) la società in concordato, al pari di commissario giudiziale e liquidatore, davano atto che la maggior parte dei crediti azionati dall’Agenzia si riferiva a ‘pronunce in sede tributaria’ per crediti accertati successivamente al concordato, dunque con inopponibilità alla società stessa;
RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 3. il tribunale ha così ritenuto di dover a sua volta declinare la competenza poichè: a) la sede legale della società era in Massa, mentre le stesse indagini della Guardia di Finanza non avevano accertato alcun atto di gestione nel circondario genovese, dopo il predetto trasferimento;
b) il non reperimento della società presso la sede legale non instaurava alcuna automatica reviviscenza della sede anteriore al trasferimento in Massa, né era rilevante l’attività degli organi concorsuali, per come condotta invero ininfluente rispetto alla sede, tuttora in Massa e rispetto agli organi sociali, del tutto autonomi;
c) alla chiusura della procedura concordataria con l’omologazione non aveva fatto seguito alcuna altra procedura in Genova, né sussisteva una norma di continenza tra concordato e istruttoria prefallimentare, dunque con deroga rispetto ai comuni criteri sulla competenza, mentre era irrilevante la questione della corretta ammissione del concordato di gruppo, concentrato a suo tempo, per quattro società, in Genova, sul presupposto che alcune di esse vi avessero la sede, altro essendo l’istituto attuale della competenza inderogabile per la dichiarazione di fallimento;

4. ritiene preliminarmente il Collegio di dover dare continuità all’indirizzo – già manifestato in Cass. 6423/2016 e 16951/2016 e riepilogato in termini da Cass. 17518/2020, n.m. - per il quale la disciplina regolatrice del rilievo d’ufficio della incompetenza nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, non risultando direttamente né esaustivamente fissata nell’art.9bis l.f. (che contempla in via primaria l’ipotesi di incompetenza connessa alla dichiarazione di fallimento), sia rinvenibile «solo coordinando secondo la particolarità della materia il perimetro degli artt.38 e 45 c.p.c. con quello degli artt. 9 e s. l.f.;
nello specifico, è ben possibile che il regolamento possa essere sollevato dal giudice di rinvio, dunque, anche dopo i venti giorni» che l’art.9bis l.f. pone invece – con intento acceleratorio - come limite temporale, in alternativa al disporre la RG 19686/2020 - g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19686/2020 Numero sezionale 6128/2021 Numero di raccolta generale 20433/2021 Data pubblicazione 16/07/2021 “prosecuzione della procedura fallimentare”, nell’implicito presupposto del pregresso accertamento dei suoi requisiti di apertura (evento, nella vicenda, per definizione non accaduto);
ciò all’insegna dell’indirizzo per cui, a tenore dei precedenti citati, «il principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dall'art. 9 bis l.fall., non può analogicamente applicarsi, in difetto di "eadem ratio", al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicché, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto competente, quest'ultimo, se, a sua volta, si ritenga incompetente, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall'articolo predetto» (oltre a Cass. 28711/2019, 20661/2019);
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