Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/04/2023, n. 09540

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 07/04/2023, n. 09540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09540
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2116-2022 proposto da: C P, anche quale difensore di se stesso elettivamente domiciliato in ROMA al viale

CARSO

71, presso lo studio dell’avvocato N P che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

RIGACCI CHIARA, RIGACCI FRANCESCO, elettivamen te domiciliati in ROMA alla VIA

FILIPPO CORRIDONI

25, presso lo studio dell’avvocato M C, rappresentati e difesi dall’avvocato E S giusta procura in calce al controricorso;
Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -2- -controricorrenti - avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE , depositat o i l 01/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie del ricorrente;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C P proponeva reclamo avverso il decreto del 18 ottobre 2021, con il quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato che l’incarico di esecutore testamentario, svolto dal reclamante, a seguito dell’apertura della successione testamentaria di R R, si fosse concluso già a far data dal 30 aprile 2008, essendo quindi ultronee tutte le successive attività poste in essere dallo stesso esecutore. Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, con decreto del 29 dicembre 2021 ha respinto il reclamo, compensando le spese di lite. Rilevava che dalle schede testamentarie con le quali il C era stato designato esecutore testamentario, si ricavava che il de cuius aveva attribuito determinate somme a favore di alcuni legatari, così che l’incarico affidato all’esecutore si esauriva nell’adempiere a tali legati, cosa che il C aveva fatto. Ne derivava quindi che ormai il suo incarico doveva reputarsi esaurito, palesandosi quindi infondato il reclamo. Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -3- 2. Avverso tale decreto propon e ricorso per cassazione C P, sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. R Chiara e R Francesco resistono con controricorso.

3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 703, co. 4, c.c., assumendosi che l’amministrazione dell’eredità da parte dell’esecutore testamentario si affianca a quella di attuazione delle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che deve reputarsi che il ricorrente sia legittimato ad amministrare i beni ereditari. L’interpretazione restrittiva del Tribunale secondo cui la sua attività si esauriva con l’adempimento dei legati è in contrasto con la norma. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 704 c.c., e ciò avuto riguardo al fatto che il ricorrente, a seguito dell’apertura della successione, ha assunto la qualità di parte in numerosi giudizi nei quali deve pertanto conservare tale qualità. La statuizione del Tribunale impugnata impedisce l’esercizio delle azioni giudiziarie che sono in rapporto funzionale con l’espletamento dell’incarico di esecutore. Il terzo motivo denuncia la lesione del diritto del ricorrente, per omesso esame di un fatto decisivo, quanto alla liquidazione delle spese dell’esecutore, in violazione dell’art.712 c.c. Ric. 2022 n. 02116 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -4- Deduce il ricorrente che nel testamento era previsto che l‘esecutore aveva il diritto di trattenere l’importo per ogni eventuale spesa che si fosse resa necessaria. In precedenza, il Tribunale aveva espressamente riservato ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese, con la conseguenza che il decreto impugnato ha di fatto privato il ricorrente del diritto al rimborso delle spese affrontate. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla richiesta degli eredi R di prendere visione del fascicolo di volontaria giurisdizione, instaurando in tal modo un anomalo procedimento di revoca dell’esecutore.
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