Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/10/2005, n. 20335
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Le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo - alle pensioni di anzianità, per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del cinquanta per cento (art.10, comma 6 d.lgs. n.503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 9 della legge n.537 del 1993); nella disposizione transitoria - che prevedeva il diritto al cumulo integrale esclusivamente a coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data, avevano i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia (art.10, comma 8 del d.lgs. n.503 del 1993)- rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato di cui alla legge Efim (legge n.598 del 1994, di conversione del d.l.n.516 del 1994) il cui rapporto è estinto per legge al 31 dicembre 1994, giacchè, attraverso la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge - hanno acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 1 dicembre 1994. Né l'interpretazione adottata presenta dubbi di legittimità costituzionale, attesa la peculiarità della disciplina transitoria che ricollegando l'esistenza del diritto ad un mero dato temporale non lede il principio di uguaglianza, ponendosi come mero fatto collegato al fluire del tempo (v. Corte Cost. nn.374 del 2002, 311 del 1995 e 6 del 1994).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. C R - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.I. ora I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (ART. 42 L. 289 DEL 27.12.02), in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati T A, R A, V N, giusta procura speciale per Notaio dr. B L di Roma del 14.09.05 Rep. n. 76736, in atti;
- ricorrente -
contro
T C, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato B P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A A, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30904/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/05 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
uditi gli avvocati RICCIO Alessandro e BOER Paolo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 ottobre 2000 il Tribunale di Roma, confermando la statuizione resa dal locale Pretore del lavoro n. 9174/97, affermava che il signor Torneo Claudio aveva diritto alla restituzione della somma di lire 19.237.000 che gli era stata trattenuta dall'Inpdai, giacché poteva cumulare integralmente la pensione anticipata, di cui era titolare, con i redditi da lavoro autonomo. Il Tribunale - premesso che il Torneo si era giovato del pensionamento di cui al DL n. 417 del 269 agosto 1994, convertito in legge 27 ottobre 1994 n. 598, in quanto dirigente presso la società Alumix del gruppo Efim, e che per effetto dell'art. 5 comma 4 della predetta legge il rapporto di lavoro si era estinto il 31 dicembre 1994, mentre l'Inpdai gli aveva liquidato la pensione di anzianità dal primo gennaio 1995 - affermava che il medesimo poteva godere del cumulo integrale tra pensione anticipata e reddito da lavoro autonomo in forza della disposizione transitoria, che esclude dalla nuova disciplina del cumulo limitato al 50%, i lavoratori di cui all'art. 10 comma 8 del D.LVO 30 dicembre 1992 n. 503, modificato dall'art. 11 comma 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che recita "Ai lavoratori
che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole". Il Tribunale, premesso che detta disposizione si riferiva anche alle pensioni anticipate, affermava che nella specie il diritto a pensione era sorto il 27 dicembre 1994, data in cui la domanda del dirigente, che era in possesso dei requisiti prescritti, era stata trasmessa all'Inpdai, il quale da quel momento era obbligato a corrispondere la prestazione, ancorché la medesima venisse posta in pagamento il primo gennaio 1995, primo giorno del mese successivo. Pertanto, anche a volere escludere che il Torneo alla data del 31 dicembre 1994 fosse già titolare di pensione, rientrava comunque nella previsione normativa per avere acquisito, alla medesima data, i requisiti minimi. Infine il pagamento posto dalla legge a carico della società, non integrava il requisito per il diritto a pensione, ma atteneva al successivo e diverso momento della quantificazione del trattamento.
Avverso detta sentenza l'Inpdai propone ricorso affidato a tre motivi.
Resiste il Torneo con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La causa è stata rimessa a queste Sezioni unite stante il contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della sezione lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 503/92, come sostituito dall'art. 11 della legge 537/93, degli artt. 4 e 5 del DL 516/94, convertito in legge 598/94, dell'art. 22 lettera b) legge 153 del 1969, dell'art. 7 della legge n. 44 del 1973, per avere il
Tribunale affermato che i "trattamenti previdenziali anticipati non sono un tertium genus, ma solo una specie dei trattamenti ordinari di vecchiaia e di anzianità, mentre, sostiene l'Istituto" si dovrebbero configurare come prestazioni di carattere eccezionale, aventi natura promiscua di pensione e di indennità di disoccupazione;
parimenti erronea sarebbe l'affermazione che si tratti di pensione di anzianità erogata con una anzianità contributiva minore rispetto a quella ordinaria, dal momento che la contribuzione mancante, necessaria per il conseguimento del requisito dei 35 anni, è a carico dell'Efim. Inoltre non sarebbe applicabile alla specie nessuna delle due previsioni della disciplina transitoria sul più favorevole regime di cumulo di cui all'art. 11 della legge 537/93, poiché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il dirigente non poteva essere considerato ne' titolare di pensione, stante la mancanza dell'evento protetto, costituito dalla mancanza di reddito che consegue solo alla estinzione del rapporto di lavoro, e neppure in possesso, entro il 31 dicembre 1994, dei requisiti contributivi minimi perché - pur avendo la pensione decorrenza dal primo giorno del mese successivo - i requisiti minimi medesimi si perfezionavano solo dopo il pagamento, da parte del datore di lavoro, della somma necessaria all'anticipazione.
Si tratterebbe di una eccezione alla regola generale per cui la pensione decorre dopo l'acquisizione dei requisiti minimi, mentre, nella specie, si tratta di pensione anticipata proprio perché il futuro perfezionamento del diritto viene anticipato in un momento anteriore. Inoltre la più favorevole disciplina transitoria sul cumulo integrale tra pensione e reddito da lavoro varrebbe solo per le pensioni normali e non già per quelle anticipate, connotate dalla natura assistenziale a garanzia del reddito.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle regole di cui agli artt. 12 e 14 delle preleggi, dell'art. 5 DL 516/94, convertito in legge 589/94, dell'art. 7 della legge n. 44 del 1973 e dell'art. 3 del dpr n. 58/76 di esecuzione della legge 44/73 e
modificazioni e integrazioni del regolamento di esecuzione della legge 967/53 approvato con dpr n. 914 del 1955. Il Tribunale avrebbe errato nell'applicare ai prepensionamenti la normativa in materia di pensioni ordinarie, perché mentre per queste ultime il momento di perfezionamento del diritto precede quello erogativo della prestazione, per i primi tale relazione si inverte e la prestazione si anticipa per sopperire alla mancanza di reddito che consegue alla cessazione del rapporto di lavoro.
Con il terzo motivo si denunzia difetto di motivazione, per avere il Tribunale contraddittoriamente interpretato i due requisiti alternativamente prescritti dall'art. 11 comma 10 della legge 537/93, ossia titolarità di pensione al 31 dicembre 1994 e raggiungimento alla stessa data dei requisiti minimi;
per avere assimilato la ordinaria pensione di anzianità con quella conseguita con il prepensionamento, senza considerare che per quest'ultima, a differenza che per la prima, vi è l'accollo a carico del datore dei contributi mancanti, accollo che non vale ai fini della quantificazione della prestazione, ma al conseguimento stesso del diritto.
L'Istituto ricorrente prospetta infine il dubbio di legittimità costituzionale dell'interpretazione che consentisse, in caso di prepensionamento, il cumulo con redditi da lavoro autonomo. Il ricorso non merita accoglimento.
La questione da decidere nella presente controversia è se spetti il diritto al cumulo integrale tra la pensione di anzianità in godimento del Torneo - conseguita a seguito di prepensionamento - e i redditi di lavoro autonomo, ovvero se detto cumulo debba essere limitato al 50%, come sostiene l'Istituto ricorrente. Si è determinato un contrasto all'interno della Sezione lavoro perché, mentre con numerose sentenze (Cass. N. 13835 del 19 novembre 2000, n. 10709 del 22 luglio 2002, n. 11605 del 28 luglio 2003, n. 4438 del 4 marzo 2004) si è affermato il diritto al cumulo integrale, da ultimo, con la sentenza n. 12323 del 21 agosto 2003 questo diritto è stato negato.
Per verificare il fondamento dei due contrastanti indirizzi è necessario esaminare il quadro complessivo della normativa di riferimento: in primo luogo della normativa sul pensionamento anticipato di cui il controricorrente ha goduto, ed in secondo luogo delle disposizioni che regolano il cumulo tra pensionamento anticipato e reddito da lavoro autonomo.
1. Il prepensionamento per cui è causa.
1.1. I pensionamenti anticipati rientrano tra i provvedimenti approntati dalla legge per fare fronte alla crisi delle imprese di grandi dimensioni o anche di interi settori produttivi (e si raccordano quindi alla cassa