Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/06/2024, n. 16007
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La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS, è idonea a determinare la successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto già controverso in sede processuale con la cedente. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimazione all'impugnazione di Generali Italia s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo, stante l'autorizzazione dell'IVASS al conferimento mediante scorporo del "complesso di attività, passività e rapporti contrattuali inerenti l'attività assicurativa facente capo alla Direzione per l'Italia" di Assicurazioni Generali s.p.a., originaria impresa designata dal Fondo di garanzia, già costituitasi in primo grado).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 14925/2021 Numero sezionale 1247/2024 Numero di raccolta generale 16007/2024 Data pubblicazione 07/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente - CIRCOLAZIONE STRADALE Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Camera di consiglio del Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - 4/04/2024 – CC R.G.N. 14925/2021 Dott.ssa ANNA MOSCARINI - Consigliera - Dott. STEFANO G. GUIZZI - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14925/2021 proposto da: LO ORNELLA, LO OKESE NGOIE SONIA, LO OKESE CHRISTIAN, in persona dei loro procuratori preposti ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Studio Gestione Sinistri S.r.l. e Pasini Gaspare, in proprio e quale amministratore unico dello Studio Gestione Sinistri S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. ALESSANDRO GRACIS (avvalessandrogracis@servicepec.it);
- ricorrenti -
contro
GENERALI ITALIA s.p.a., quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l'IT di AZ NE S.p.A., in Numero registro generale 14925/2021 Numero sezionale 1247/2024 Numero di raccolta generale 16007/2024 Data pubblicazione 07/06/2024 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giovanni Arieta (giovanniarieta@ordineavvocatiroma.org);
- controricorrente -
e UA ZE e WA UK TH;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3020/2020 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 23/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2024 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
rilevato che con sentenza resa in data 23/11/2020, la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento per quanto di ragione degli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da KO NE, KO SE IE ON e KO SE IS (quali eredi di MB WE) e dalla NE IT s.p.a. (già AZ NE s.p.a., in qualità di impresa designata per il fondo di garanzia per le vittime della strada), e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l'entità della condanna pronunciata dal primo giudice a carico solidale di LB AB BE, UA IL AZ e di NE IT s.p.a. a titolo di risarcimento in relazione ai danni subiti da MB WE in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale MB WE, terza trasportata sulla vettura di proprietà di UA IL AZ e condotta da LB AB BE, sprovvista di copertura assicurativa, riportava gravi danni alla persona;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, il giudice d'appello ha evidenziato come il risarcimento del danno biologico liquidabile in favore di MB WE dovesse essere commisurato, non già a un'ipotetica durata media della vita 2 Adunanza del 4 aprile 2024 – R.G. n. 14925/2021 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 14925/2021 Numero sezionale 1247/2024 Numero di raccolta generale 16007/2024 Data pubblicazione 07/06/2024 della danneggiata, bensì alla durata effettiva della sua vita, essendo la stessa medio tempore deceduta in data 31/03/2017;
sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato come l'entità del risarcimento del danno riconoscibile in favore di MB WE, pur dovendo essere ridotto a causa della corresponsabilità della danneggiata nella causazione del pregiudizio dalla stessa subito, andava comunque proporzionato ad una misura minore rispetto a quella (pari al 50%) riconosciuto dal primo giudice, non potendo attribuirsi a MB WE un grado di corresponsabilità nella causazione del danno superiore al 20%;
ciò posto, rideterminato l'importo risarcitorio complessivamente dovuto in favore di MB WE in una misura minore rispetto a quella calcolata dal primo giudice, e già corrisposta dalla NE IT s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado, la corte territoriale ha condannato KO NE, KO SE IE ON e KO SE IS, in qualità di eredi di MB WE, alla restituzione, in favore della compagnia assicuratrice avversaria, di quanto da quest'ultima corrisposto in eccesso rispetto agli importi effettivamente dovuti;
avverso la sentenza d'appello, KO NE, KO SE IE ON e KO SE IS propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d'impugnazione;
NE IT s.p.a. resiste con controricorso;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
le parti costituite hanno depositato memoria;
considerato che
, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sulle ragioni per cui la corte territoriale ha ritenuto di accogliere l'appello incidentale promosso da NE IT s.p.a. nonostante la relativa estraneità al 3 Adunanza del 4 aprile 2024 – R.G. n. 14925/2021 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 14925/2021 Numero sezionale 1247/2024 Numero di raccolta generale 16007/2024 Data pubblicazione 07/06/2024 giudizio di primo grado, verosimilmente ritenendola, senza alcuna spiegazione, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso in relazione a un rapporto processuale viceversa costituito, in primo grado, con AZ NE s.p.a. quale impresa designata per il fondo di garanzia per le vittime della strada, senza tener conto dell'impossibilità di trasferire la legittimazione processuale relativa al mandato pubblicistico connesso alla designazione per il fondo di garanzia per le vittime della strada, evidentemente retto dall'intuitus personae e non cedibile per effetto del conferimento di un ramo d'azienda, come nella specie dedotto, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 111 c.p.c. e dell'art.132 comma 2 n.4 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, debba ritenersi incontestata la circostanza della titolarità del rapporto in capo alla controparte là dove la parte interessata abbia svolto le proprie difese senza nulla dedurre al riguardo nel corso del giudizio di merito (segnatamente, nel caso di specie, nel corso del giudizio d'appello);
tale conclusione, in particolare, deve ritenersi desumibile dalle considerazioni argomentate nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2951 del 16 febbraio 2016, nella parte in cui evidenzia come la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371 – 01);
nel caso di specie, la circostanza consistita nell'essersi gli odierni istanti difesi in appello senza nulla dedurre sul punto, implicò 4 Adunanza del 4 aprile 2024 – R.G. n. 14925/2021 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 14925/2021 Numero sezionale 1247/2024 Numero di raccolta generale 16007/2024 Data pubblicazione 07/06/2024 necessariamente la mancata contestazione della titolarità del rapporto in capo alla controparte (v., in termini sostanzialmente conformi, Sez. U, Sentenza n. 11650 del 18/05/2006, Rv. 589427 – 01, là dove riconosce, in relazione alla diversa ipotesi del giudizio di cassazione, come, la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore, a titolo universale o particolare, è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione,