Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/11/2021, n. 32199
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to la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al NRG 7214-2021, sol- levato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con ordinanza in data 17 marzo 2021, nel procedimento vertente tra: R A;- ricorrente non costituito in questa fase - e MINISTERO DELLA DIFESA;- resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal Consigliere A G;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale F C, che ha chiesto dichiarar- si la giurisdizione della Corte dei conti. FATTI DI CAUSA 1. - Con decreto in data 3 settembre 2012, emesso all'esito di un procedimento disciplinare, il direttore generale per il personale civile del Ministero della difesa faceva obbligo al signor A R, dipendente del Ministero con qualifica di assistente amministrativo, di versare la complessiva somma di euro 54.544,83, quale importo per- cepito in violazione del divieto di svolgimento di attività non previa- mente autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza, nel periodo dal giugno 2007 all'agosto 2010. 2. - Con ricorso depositato in data 4 novembre 2013, il signor R si è rivolto al Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, chiedendo di dichiarare infondata la pretesa recuperatoria e, per l'effetto, di an- nullare o disapplicare il decreto del direttore generale, con ordine al Ministero convenuto di non operare più alcuna trattenuta sulla retri- buzione e con condanna dell'Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute fino al momento della decisione. Si è costituito il Ministero della difesa, resistendo. 3. - Con sentenza in data 2 dicembre 2015, il Tribunale di Salerno ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. 3.1. - Al riguardo, il Tribunale ha richiamato il comma 7 -bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190 - ai cui sensi «L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità era- riale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti» -, e ha fatto le- va sull'indirizzo giurisprudenziale che, anche prima dell'introduzione - 2 - di questa norma, riconosceva la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa del sogget- to che, legato all'amministrazione da un rapporto di impiego o di ser- vizio, avesse causato un danno con azioni od omissioni connesse alla violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni tipiche concre- tamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali. 4. - Con atto depositato il 5 maggio 2016, A R ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdiziona- le regionale per la Campania. 5. - Dubitando a sua volta della propria giurisdizione, la Sezione regionale della Corte dei conti, con ordinanza in data 17 marzo 2021, ha sollevato, d'ufficio, conflitto negativo di giurisdizione. 5.1. - Ad avviso del giudice confliggente, non sussistono i pre- supposti per la devoluzione della giurisdizione alla Corte dei conti, prevista dal comma 7-bis dell'art. 53 del d. Igs. n. 165 del 2001, es- sendosi in presenza, non di un'azione promossa dalla Procura regio- nale per il ristoro di un danno erariale, bensì di una mera iniziativa di recupero di somme per compensi non autorizzati, attivata, ex art. 53, comma 7, dello stesso decreto legislativo, dall'Amministrazione datri- ce di lavoro. Tale iniziativa di recupero - ha sottolineato inoltre la Se- zione giurisdizionale regionale per la Campania - è stata esercitata all'esito di un procedimento disciplinare, dunque nel più generale con- testo dell'esercizio di poteri datoriali in regime di lavoro privatizzato. 6. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti. Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, assume rilievo diri- mente la circostanza che il comma 7-bis del citato art. 53, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non so- lo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata desti- nazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico.
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