Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2021, n. 32415

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2021, n. 32415
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32415
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 19735/2020 proposto da:

WESTBAU

Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Antonelli 49, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A V W;

- ricorrente -

CO ntro PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati R V G, A R, L F, M P e L P, tutti dell'Avvocatura Provinciale;

- controricorrente -

nonché

contro

A G S.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Nicola da Tolentino 67, presso lo studio degli avvocati g G A, G C, A B e F P, che la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 22/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere G G;

ritenuto che

la vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la Provincia autonoma di Bolzano negò alla s.r.l. Westbau la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico in località Fontana Bianca in Val d'Ultimo;
- la richiedente insorse con ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche impugnando il diniego e, a un tempo, la proroga della concessione di piccola derivazione dal torrente Valsura (Fontana Bianca) in favore della s.r.l. Alperia Greenpower;
invocando la declaratoria di nullità della deliberazione della Giunta provinciale n. 834, 14/7/2015;
richiedendo, infine, il risarcimento del danno;
- il Tribunale Superiore rigettò il ricorso con la sentenza di cui in epigrafe;
- dalla decisione si trae che:a) la ricorrente aveva premesso di aver presentato la propria istanza anteriormente all'entrata in vigore della legge della Provincia autonoma n. 2/2015, recante la nuova disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione d'energia elettrica, il cui art. 34 l'Amministrazione aveva applicato in pendenza della procedura;
disposizione che al suo primo comma prevedeva che «la Giunta Provinciale determina i tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili che sono in ogni caso esclusi dall'utilizzo idroelettrico» e al suo terzo comma che «le domande, che all'entrata in vigore della [legge] siano ancora pendenti e non pubblicate, vengano trattate ai sensi delle disposizioni della medesima»;
che con la deliberazione n. 834 del 14/7/2015 la Giunta provinciale aveva definito il tratto del corso d'acqua interessato "particolarmente sensibile";
che, infine, l'Amministrazione aveva espresso il diniego in quanto il progetto proposto non rispondeva «al migliore utilizzo della risorsa in funzione dell'interesse pubblico»;
b) con i motivi d'impugnazione aveva dedotto che la decisone amministrativa, che aveva violato il principio "tempus regit actionem", aveva leso il legittimo affidamento e la certezza del diritto, ipotizzando la violazione degli artt. 3, 25 e 117 Cost. e 11 disp. attuaz. cod. civ.;
violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità;
ritardo nell'istruzione del procedimento amministrativo;
illegittimità della proroga della concessione in favore della s.r.l. Alperia Greenpower - il Tribunale Superiore delle acque pubbliche disattese il ricorso evidenziando, in sintesi, quanto appresso: la materia era regolata dalla I. provinciale n. 2/2015, la Provincia con il decreto n. 834/2015 aveva previsto un regime transitorio, così da non pregiudicare, fino all'approvazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano (PGAUAP), gli interessi pubblici tutelati dalla citata I. n. 2;
il piano in parola era stato adottato con la deliberazione n. 704 del 26/4/2010, approvato con d.P.R. del 22/6/2017;
il piano era parte integrante del Piano di gestione del Distretto delle Alpi Orientali 2010-2015, costituente atto di programmazione previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sulle acque;
il decreto 834 cit., misura di salvaguardia del piano in itinere, aveva sottratto al regime concessorio i tratti dei corsi d'acqua ritenuti sensibili, misura questa diretta ad evitare conclusioni del procedimento amministrativo non conformi alla nuova disciplina pianificatoria ancora non efficace;
doveva escludersi, pertanto valenza retroattiva, poiché «il decreto è stato applicato al procedimento che, sebbene avviato in data anteriore all'emanazione del decreto, in quel momento non s'era ancora concluso»;
esclusa irragionevolezza e non proporzionalità del decreto, andava del pari negata violazione di affidamento legittimo, poiché anche con riguardo al Piano di tutela delle acque (art. 27, I. prov. n. 8/2002) risultava imposta la verifica della compatibilità ambientale;
veniva, di poi, escluso ritardo rilevante nell'istruzione della pratica;
infine, si affermava che «l'infondatezza della pretesa sostanziale addotta in giudizio depone per la carenza d'interesse della ricorrente ad impugnare la proroga della concessione in favore di Alperia Greenpower s.r.I.>>;
- la s.r.l. Westbau propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
resistono con controricorso la Provincia autonoma di Bolzano e la s.r.l. Alperia Greenpower;
hanno depositato memorie illustrative la ricorrente e Alperia Greenpower s.r.I.;
osserva 1. La ricorrente lamenta con l'unitaria esposta censura, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., «violazione del piano di tutela delle acque e del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche»;
nonché «violazione della normativa europea e nazionale in materia di proroghe di concessioni». In particolare, quanto al primo profilo, violazione dell'art. 34 della I. prov. n. 2/2015, della deliberazione della giunta prov. n. 834, 14/7/2015, del d. P.R. 22/6/2017 ("Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche") e, adducendo difetto di motivazione, degli artt. 10, 10bis, 19, co. 2bis, I. n. 241/1990, art. 7, 11bis e 15, I. prov. n. 17/1993, 7, dir. 2001/77/CE. Quanto al secondo profilo, violazione degli artt. 49, TFUE, 12 dir. "Bolkestein"-"Servizi" (2006/123/CE), tradotta nel d. Igs. n. 59/2010, artt. 15 e segg., del d. Igs. 59/2010, del d. Igs. 285/2000, del d. Igs. 152/1999 (art. 22, co. 7);
nonché, in subordine, «incostituzionalità/contrarietà al diritto comunitario dell'art. 23, co. 7 d. Igs. 152/1999;
violazione del diritto comunitario e nazionale in materia di promozione delle energie rinnovabili: articoli 11 e 41 della Costituzione, Direttiva 2009/72/CE (art. 7);
Direttiva 2009/28/CE (art. 3);
protocollo di Kyoto ratificato con legge n. 120 del 2002»;
violazione del dovere d'interpretazione conforme e, in ulteriore subordine, «incostituzionalità/contrarietà al diritto comunitario dell'art. 23 comma 7 d. Igs. 152/1999».
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