Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/05/2018, n. 13697
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11590-2016 proposto da: M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato B B, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro PROVINCIA DI COMO;- intimata - avverso la sentenza n. 39/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata 1'8/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere G B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale U D A, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia;udito l'Avvocato M T per delega dell'avvocato B B. RILEVATO CHE 1. Con provvedimento dirigenziale del 14 aprile 2014 la Provincia di Como - Servizio Risorse Territoriali ha disposto l'immediata cessazione dell'utenza abusiva di prelievo dell'acqua dal lago di Como dalla proprietà del sig. A M fronteggiante direttamente la riva del lago nel territorio del comune di Brienno. Con lo stesso provvedimento è stata intimata altresì la rimozione delle opere di derivazione ed è stato ingiunto il pagamento dei canoni dovuti per il consumo dell'acqua negli anni precedenti al sopralluogo del 13 aprile 2014 da cui è risultata confermata la segnalata presenza nella proprietà M di una pompa per emungimento d'acqua. Con il provvedimento si è dato atto che dai controlli eseguiti dall'amministrazione provinciale non risulta che il sig. M sia titolare di concessione per il prelievo di acqua dal lago di Como.
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