Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2021, n. 30334

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2021, n. 30334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30334
Data del deposito : 4 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO RG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 08/02/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 8 febbraio 2021, e depositata in pari data, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da RG CO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del medesimo. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame, perché inviata a mezzo P.E.C. in data 7 novembre 2020, con provvedimento emesso in camera di consiglio senza comunicazione di avviso alle parti.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe RG CO, con atto sottoscritto dall'avvocato Salvatore Arcadipane, articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla pronuncia di ordinanza di inammissibilità senza preventiva fissazione di camera di consiglio partecipata dall'interessato. Si deduce che illegittimamente è stata pronunciata ordinanza di inammissibilità senza fissazione della camera di consiglio, perché in tal modo si è impedito al difensore di meglio argomentare le proprie ragioni e di far valere anche ulteriori questioni, concernenti la tardività della trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 24, commi 4 e 5, d.l. n. 137 del 2020 e 24, comma 6-quinquies, del medesimo d.I., come risultante per effetto della legge di conversione n. 176 del 2020, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta inammissibilità della presentazione dell'istanza di riesame a mezzo P.E.C. Si deduce che illegittimamente si è ritenuta inammissibile la presentazione dell'istanza di riesame a mezzo PEC, stante la previsione di cui al comma 4 dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020. Si rileva, innanzitutto, che la disposizione appena citata ha una formulazione «ampia», perché si riferisce espressamente a «tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati». Si osserva, poi, che l'art. 2, comma 6, del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. C.A.D.) prevede l'applicabilità anche al procedimento penale della disciplina sull'equiparazione della trasmissione degli atti tramite PEC alla trasmissione degli stessi tramite lettera raccomandata, fissata dall'art. 48, comma 2, C.A.D., e che nessuna disposizione in deroga è desumibile dal sistema, nemmeno avendo riguardo all'art. 4 C.A.D. Si segnala, quindi, che, anche a non condividere le argomentazioni concernenti l'applicabilità dell'art. 48, comma 2, C.A.D., risultano insuperabili le indicazioni fornite dal comma 4 dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020, sia perché disposizione posta da fonte di rango legislativo, sia perché regola diretta ad evitare il più possibile contatti interpersonali per l'esigenza di contenere il contagio da pandemia Covid-19. Si evidenzia, ancora, che un'ulteriore conferma di tale conclusione discende dal provvedimento del direttore D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020, il quale ha disciplinato i depositi di atti mediante posta elettronica certificata nei procedimenti penali, precedendone la sottoscrizione mediate firma digitale o firma elettronica qualificata. Si rappresenta, infine, che la proponibilità degli atti di impugnazione a mezzo PEC è stata definitivamente sancita dal comma 6-quinquies dell'art. 24 d.- I. cit., come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, esplicito anche con riferimento alle richieste di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate, innanzitutto, sono le censure esposte nel primo motivo, e che contestano l'adozione della pronuncia di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo senza il previo svolgimento di camera di consiglio con la

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