Cass. civ., sez. II, sentenza 21/07/2023, n. 21874
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Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 6803/2023 Numero sezionale 2560/2023 Numero di raccolta generale 21874/2023 Data pubblicazione 21/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: Oggetto: RINVIO PREGIUDIZIALE FELICE MANNA Presidente EQUA RIPARAZIONE MILENA FALASCHI Consigliere Ud.05/07/2023 PU A S Consigliere-Rel. ROSSANA GIANNACCARI Consigliere REMO CNI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale iscritto al n. 6803/2023 R.G., disposto dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 28 marzo 2023, nel procedimento tra: M A, rappresentato e difeso dagli avvocati LIGUORI MICHELE, LIGUORI VINCENZO e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/07/2023 dal Consigliere A S. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta;
udito l'Avvocato GIORGIO SANTINI per l'Avvocatura Generale dello Stato. Numero registro generale 6803/2023 Numero sezionale 2560/2023 Numero di raccolta generale 21874/2023 Data pubblicazione 21/07/2023 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 28 marzo 2023 resa nel corso di un procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo tra Alessandro Marmolino e il Ministero della Giustizia, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della seguente questione di diritto: se, nel giudizio presupposto che si svolge dinanzi al giudice di pace, costituisca rimedio preventivo, ai sensi dell'art.
1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., o se tale rimedio non sia applicabile dinanzi al giudice di pace.
1.1 La Corte d'appello di Napoli, adita quale giudice dell'opposizione ex art.
5-ter della legge n. 89 del 2001, ha esposto: che l'istante ha depositato in data 12 luglio 2022 domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un giudizio civile svoltosi dinnanzi al Giudice di pace di Napoli, iniziato con il deposito di comparsa di intervento volontario in data 29 maggio 2017 e definito con il deposito della sentenza in data 14 giugno 2021;
che il magistrato designato ha provveduto sulla domanda di equa riparazione dichiarandola inammissibile per mancato esperimento del rimedio preventivo, ex artt.
1-bis, comma 1, e 1-ter, comma 1 (formulazione operante ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022), della legge n. 89 del 2001, consistente nella proposizione di istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, della stessa legge n. 89 del 2001;
che la questione, sollecitata dall'opponente, relativa all'applicabilità dell'art. 281-sexies c.p.c. e quindi dell'art.
1-ter, comma 1, l.n. 89 del 2001, nei procedimenti dinanzi al giudice di 2 di 15 Numero registro generale 6803/2023 Numero sezionale 2560/2023 Numero di raccolta generale 21874/2023 Data pubblicazione 21/07/2023 pace, è suscettibile di contrapposte interpretazioni, è necessaria alla definizione dell'opposizione ed è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
1.2. La Prima Presidente, con decreto del 12 aprile 2023 (pubblicato, al pari del provvedimento che ha disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 137-ter disp. att. c.p.c.), ha dichiarato ammissibile la questione ed ha assegnato la stessa alla Seconda sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto. Il decreto della Prima Presidente ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 363-bis c.p.c. richiamando quanto affermato nel decreto pronunciato con riguardo al procedimento n. 6534/2023 R.G.
1.3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F T, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di enunciare il seguente principio di diritto: nel giudizio presupposto che si svolge dinanzi al giudice di pace, costituisce rimedio preventivo, ai sensi dell'art.
1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
1.4. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Com'è noto, l'art.
1-bis (Rimedi all'irragionevole durata del processo) della legge 24 marzo 2001, n. 89, inserito dall'art. 1, comma 777, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone: “1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa. 3 di 15 Numero registro generale 6803/2023 Numero sezionale 2560/2023 Numero di raccolta generale 21874/2023 Data pubblicazione 21/07/2023 2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione”. Il primo comma dell'art.
1-ter (Rimedi preventivi) della legge n. 89 del 2001, anch'esso inserito dalla legge n. 208 del 2015, e nella formulazione qui operante, antecedente alla sostituzione operatane dal d.lgs. n. 149 del 2022, prescrive poi: “1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale” (…). 4 di 15 Numero registro generale 6803/2023 Numero sezionale 2560/2023 Numero di raccolta generale 21874/2023 Data pubblicazione 21/07/2023 La legge n. 208 del 2015 ha altresì sostituito il primo comma dell'art. 2 (Diritto all'equa riparazione) della legge n. 89 del 2001, stabilendo: “1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter”. Infine, l'art. 321 c.p.c., prima della riscrittura operatane dal d.lgs. n. 149 del 2022, disponeva: “Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione”. 5 di 15 Numero registro generale 6803/2023 Numero sezionale 2560/2023 Numero di raccolta generale 21874/2023 Data pubblicazione 21/07/2023 2. Va premesso ulteriormente che la questione in esame, della quale sono stati appena tracciati i riferimenti normativi applicabili nel giudizio a quo, è sottoposta a diversa disciplina nei procedimenti cui siano applicabili le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il primo comma dell'art.
1-ter della legge n. 89 del 2001 dispone ora: “1. Ai